Accolto dalla Camera il decreto fallimenti

Modifiche in arrivo per concordato preventivo e ristrutturazione debiti




Premessa - La Camera, con 355 voti favorevoli e 188 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”. Tra le novità accesso al credito facilitato e ristrutturazione dei debiti, ma anche cautele al sequestro giudiziario delle imprese.

Votazione Camera - La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge in materia di fallimenti. Il voto finale è fissato per oggi alle 13. Ed è stato già stabilito l’approdo in Aula al Senato del provvedimento nella settimana dal 3 al 7 agosto. Vediamo nel dettaglio i provvedimenti del testo di legge.

Accesso al credito - Per facilitare il risanamento delle imprese in crisi, il tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche in caso di “concordato in bianco” e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti se necessario i principali creditori. A tali finanziamenti è riconosciuto il beneficio della “prededuzione” (ossia liquidabili per primi).

Concordato preventivo - Ok alle offerte e alle proposte concorrenti per il concordato preventivo. Purché migliorative e comparabili, potranno essere presentate, oltre che dal debitore, anche da terzi. Il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto con un procedimento competitivo. I creditori che rappresentino almeno il 10 per cento dei crediti possono presentare proposte di concordato migliorative quando quella del debitore non assicuri il pagamento di almeno il 40 per cento dei crediti chirografari (30 per cento nel caso di continuità aziendale). La proposta di concordato (ad eccezione di quello con continuità aziendale) dovrà soddisfare almeno il 20 per cento dei crediti chirografari. Aumenta a 9 mesi il termine per l’omologazione. Quanto all’adesione alla proposta di concordato preventivo, non vale più il “silenzio assenso”: i creditori che non esercitano il voto possono farlo nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale.

Ristrutturazione debiti - L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere concluso se vi aderisce il 75 per cento dei creditori finanziari (banche e altri intermediari) che rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo restando l’integrale pagamento dei creditori non finanziari come ad esempio i fornitori.

Deducibilità perdite crediti banche - Per le banche, il decreto modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite sui crediti consentendone la deducibilità in un unico esercizio (finora erano 5 anni) e introducendo una specifica disciplina transitoria su imposte sui redditi e Irap.

Notizia tratta da www.fiscal-focus.info