Concordato. Credito professionale in prededuzione

L’attività svolta dal professionista prima della domanda di ammissione al concordato preventivo può determinare un credito prededucibile nel successivo fallimento della società se la prestazione è stata utile ai creditori e comunque funzionale agli interessi della massa.

 

 

 

È quanto emerge dalla sentenza n. 17907/15 della Prima Sezione Civile della Cassazione.

Con questa pronuncia la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da due avvocati, i quali si sono opposti allo stato passivo del fallimento di una SRL dopo il respingimento della richiesta di prededuzione in relazione a un credito sorto per le prestazioni professionali svolte prima dell’ammissione della società al concordato preventivo.

Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà considerare che la prededuzione va riconosciuta non solo al credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato, ma anche al credito dei professionisti che abbiano prestato la loro opera per il risanamento dell’impresa oppure per prevenire la dissoluzione, purché le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell’impresa e siano state in concreto utili per i creditori, per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei crediti.

Ne consegue che “anche il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto dall’art. 111 bis legge fall., l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa”. Pertanto, quando si tratti di attività giudiziaria svolta in favore dell’imprenditore ammesso al concordato, se ne deve presumere, salvo prova contraria, l’occasionale funzionalità alla procedura; analogamente deve ritenersi per l’attività stragiudiziale, in particolare quando si tratti della stipulazione di contratti destinati alla lecita gestione dei beni del debitore concordatario.

“Nel caso esaminato”, si legge allora in sentenza, “hanno certamente errato i giudici del merito, quando hanno escluso che siano prededucibili i crediti relativi all’attività svolta dai professionisti in pendenza di procedure di concordato.

Quanto ai crediti relativi all’attività svolta prima dell’ammissione al concordato, sarebbe stato necessario distinguere quantomeno le prestazioni eventualmente svolte per ottenere l’ammissione alla procedura e quelle strettamente connesse.

Sicché il decreto va cassato con rinvio perché i giudici del merito riconoscano la prededuzione per i crediti relativi alle prestazioni professionali svolte in pendenza del concordato e verifichino analiticamente, per ciascuna delle prestazioni professionali precedenti, quali risultino funzionalmente destinate all’ammissione alla procedura di concordato”.