Fermo amministrativo e riammissione alla rateazione

L’ammissione al beneficio blocca le “ganasce fiscali” se non ancora “apposte”

 
 
 
Il D.Lgs. 159/2015 come già discusso in precedenza, ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti da precedente rateazione, nel periodo compreso tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, di essere nuovamente riammessi al beneficio della dilazione, tramite apposita istanza da presentare entro il 21 novembre.
 
L’ammissione alla rateazione può, a determinate condizioni, interrompere le procedure esecutive; Quali sono gli effetti della riammissione alla dilazione sul fermo amministrativo?
Se prima della riammissione al beneficio della rateazione, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto al fermo amministrativo, il pagamento della 1° rata del nuovo pdr, o l’accoglimento della domanda, blocca la possibilità di apporre le ganasce fiscali. Al contrario invece se, il blocco amministrativo è già posto in essere, la riammissione al beneficio non libera il veicolo, e la possibilità di circolare con lo stesso, si riacquisterà solo al pagamento integrale del debito, quindi dopo aver pagato l’ultimo rata del pdr accordato. Tuttavia è necessario che, affinché il blocco del mezzo sia valido, rispetti alcuni requisiti procedurali quali:
•Il fermo può essere adottato solo trascorsi 60gg dalla notifica della cartella di pagamento o 90 gg dall’accertamento esecutivo;
•Prima dell’esecuzione del fermo, bisogna notificare al debitore una comunicazione preventiva con la quale si informa che trascorsi 30gg dalla notifica, si provvederà al fermo amministrativo;
 
La mancanza di tali requisiti procedurali rappresenta condizione per l’eccepimento dell’illegittimità del fermo.
Entro 30 gg dalla notifica i debitori possono opporsi al fermo dimostrando che il bene è strumentale all’attività svolta; la strumentalità deve comunque dedursi dai libri contabili, e indicando le effettive esigenze operative soddisfatte dal bene. La circolare del 23/03/2007 n. 59 dell’Agenzia delle Entrate indica come strumentali quei beni senza i quali l'attività' stessa non può' essere esercitata (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività' di noleggio). Ciò posto, è evidente che ai fini della verifica della sussistenza del requisito della strumentalità' dei beni d'impresa particolare importanza rilevano le peculiarità' indicate dal contribuente riguardo alle concrete modalità con le quali è organizzata la propria attività nonché il loro soddisfacimento del requisito della strumentalità.
Alte cause di impugnabilità del fermo sono la mancanza della motivazione del fermo o del responsabile del procedimento. Qualora il fermo amministrativo è legato ad una pluralità di debiti di diversa natura, il contribuente dovrà ricorrere dinanzi ai diversi giudici.