Il fermo dell’auto “strumentale” è illegittimo

Annullato il provvedimento di Equitalia

Il veicolo strumentale all’attività d’impresa, per legge, non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Pertanto, il provvedimento assunto dal concessionario della riscossione in violazione del precetto normativo deve essere annullato. La prova della strumentalità può essere fornita dal debitore con la produzione del registro dei beni ammortizzabili.
 

È quanto emerge dalla sentenza 715/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.
 

Il Collegio ha accolto il ricorso proposto dalla titolare di un esercizio commerciale condividendo il motivo attinente alla violazione dell’articolo 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 per avere Equitalia assoggettato a fermo l’autovettura bene strumentale della società (una SAS).
 

L’art. 86 citato, al comma 2, dispone: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, salvo che il debitore o i coobbligati nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa”.
 

Ebbene, l’esame degli atti di causa ha consentito ai giudici di Frosinone di cogliere la consistenza, in fatto e in diritto, dell’eccezione della ricorrente avendo questa dimostrato “che il bene oggetto di fermo era un bene strumentale (vedere la pagina 2 del registro beni ammortizzabili)”,sicché il concessionario della riscossione “non poteva assolutamente iscrivere il fermo amministrativo sull'unica auto utilizzata per l'attività aziendale”. E allora il ricorso è stato accolto e le spese del giudizio compensate.
 
 
 

Anche una recente sentenza delle Commissione Tributaria Provinciale di Lodi ha sostenuto l’illegittimità del fermo amministrativo avente a oggetto un’auto aziendale. Il collegio lodigiano - accogliendo il ricorso proposto da una società avverso un preavviso di fermo - ha affermato che l’autovettura di proprietà di una società, e da essa utilizzato, non può essere assoggettato a fermo amministrativo; ”per questo sarebbe il caso che Equitalia, piuttosto che attendere una ‘dimostrazione che tale bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione’, eviti di inviare una comunicazione preventiva di fermo a un soggetto, una società, contro la quale non potrà mai procedere” (così, CTP Lodi n. 124/02/15).
 
Articolo tratto da: Fiscal Focus