Illegittimi gli interessi da ritardata iscrizione se la cartella non indica la data di consegna del ruolo a Equitalia: l’obbligo di motivazione riguarda l’intera pretesa tributaria
Illegittimi gli interessi da ritardata iscrizione se Equitalia non indica nella cartella la data in cui l’ente creditore le ha consegnato i ruoli. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia che torna sull’obbligo di motivazione delle cartelle esattoriali. La legge stabilisce che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d’ufficio, si applica l’interesse per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all’esattore dei ruoli nei quali è effettuata l’iscrizione. In poche parole, il contribuente deve corrispondere, oltre alle somme dovute a titolo di imposta, gli interessi di mora decorrenti a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna a Equitalia dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte. Ebbene, la mancata indicazione della data di consegna del ruolo a Equitalia non rende possibile la verifica della correttezza del calcolo degli interessi, lasciando il contribuente nell’impossibilità di accertare la legittimità degli stessi ed eventualmente contestarli. Secondo i giudici, infatti, per accertarne la legittimità della cartella esattoriale è necessario verificare la sussistenza degli elementi minimi indispensabili ai fini dell’esercizio del diritto di difesa del contribuente. “L’ente impositore, infatti, è obbligato a specificare, sia pure succintamente, le ragioni, intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria, della iscrizione a ruolo dell’importo dovuto. La cartella di pagamento, pertanto, priva dell’indicazione dei criteri giustificativi della pretesa tributaria, non soddisfacendo i requisiti minimi per un corretto esercizio di verifica dell’operato dell’Ufficio, da parte del contribuente, può essere viziata per carenza di motivazione”. La cartella esttoriale, in quanto atto amministrativo, deve essere obbligatoriamente motivata e la motivazione deve riguardare la pretesa tributaria nel suo complesso, cioè tutte le voci pretese dall’ente creditore (tributo, interessi, aggio, spese ecc.). Tale regola, prevista dallo Statuto del Contribuente, è confermata da numerose pronunce di legittimità. La Cassazione infatti afferma che “l’iscrizione a ruolo richiede la qualifica, oltreché l’ammontare, del tributo così iscritto non in forma criptica ma con l’evidenziazione dell’errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente, il quale deve immediatamente poter comprendere, dalla lettura della cartella esattoriale, con cui gli si domandano diverse e maggiori somme rispetto a quelle dichiarate, la causale di tale richiesta e conformare conseguentemente la propria difesa”. Dunque, senza alcun dubbio, anche gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo devono essere motivati e la motivazione consiste nell’indicazione degli elementi essenziali al contribuente per verificare la correttezza del conteggio effettuato. Come noto, per il calcolo degli interessi effettuato al tasso legale, gli elementi imprescindibili per la verifica sono la data iniziale e quella finale. Nel caso degli interessi da ritardata iscrizione, se la data iniziale è conoscibile dal contribuente (in quanto coincide con la data di scadenza del pagamento dovuto), lo stesso non può dirsi per la data finale. Il contribuente non può infatti sapere quando l’ente creditore ha consegnato il ruolo a Equitalia e pertanto la relativa data deve essere specificamente indicata nella cartella esattoriale. Attenzione: in caso di mancata indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, solo la pretesa relativa agli interessi da ritardata iscrizione è illegittima e annullabile; la cartella resta salva per le altre voci se non sussistono ulteriori vizi di legittimità.