Bollo auto. Stop alla cartella se l'accertamento non risulta notificato

In tema di tassa automobilistica, la cartella di pagamento è illegittima se l’agente della riscossione, a fronte della specifica eccezione del ricorrente, non dimostra l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

 

 


È quanto emerge dalla sentenza n. 344/02/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto.

Un automobilista ha ottenuto l’annullamento della cartella esattoriale relativa al “bollo auto 2008” assumendo, fra l’altro, l’illegittimità del provvedimento perché non preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione e, segnatamente, la sentenza n. 16412/2007, i giudici di Taranto hanno ravvisato un vizio capace d’inficiare l’atto impugnato poiché, a fronte dell’allegazione del ricorrente di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento, “la controparte non ha documentato la regolare o avvenuta notifica di detto atto e ciò comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della cartella per omessa notifica del provvedimento presupposto”.

La pronuncia in esame ha anche affrontato la questione della competenza territoriale dell’agente della riscossione affermando che l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 individua tale competenza con la sede dell’Ufficio o del concessionario che ha emesso l’atto impugnato dal contribuente. Si segnala, a tal proposito, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 44/2016 (pubblicata dopo la sentenza della CTP di Taranto) ha dichiarato:
•l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell’art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156/2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente;
•l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo ora vigente, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 è competente la CTP nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.