Rottamazione e rinuncia al contenzioso: la rilevanza dell'impegno

Ho un contenzioso in corso presso la CTP legato alla notifica di una cartella esattoriale emessa in seguito al mancato pagamento di un piano di dilazione di un avviso bonario connesso ai controlli formali posti in essere dall’Amministrazione finanziaria.

Vorrei presentare istanza di definizione agevolata e dunque abbandonare il contenzioso in corso. La presentazione dell’istanza comporta la rinuncia automatica al contenzioso o sono previste specifiche indicazioni?

Il ricorso alla definizione agevolata comporta la rinuncia ad eventuali contenziosi in corso aventi ad oggetto specifici carichi per i quali si decide di presentare apposita istanza; tuttavia come chiarito dall’Agenzia delle Entrate e dalla stessa Equitalia, la dichiarazione di voler rinunciare al contenzioso in essere, espressa nel modello DA1, non configura necessariamente la rinuncia al ricorso di cui all’art.44 del D.Lgs 546/92; e quindi il contribuente che presenta l’istanza potrebbe continuare ad essere parte attiva nel processo tributario per quelle somme riconducibili allo stesso atto impositivo, per il quale si richiede la rottamazione ma che non sono state ancora affidate all’Agente della riscossione. I maggiori importi contestati in forza dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (articoli 36-bis e ter Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972), comprese le sanzioni e gli interessi, vengono iscritte a ruolo in via definitiva anche in presenza di impugnazione delle stesse somme iscritte a ruolo, dunque nel caso specifico sopra riportato il contenzioso ha ad oggetto il totale delle somme legate all’atto impositivo. Venendo al suo quesito, è necessario segnalare che la rinuncia ad eventuali contenziosi in corso non è automatica ma diventa vincolante solo dopo l’integrale pagamento di tutte o dell’unica rata richiesta con la presentazione dell’istanza di definizione agevolata. Per cui particolare attenzione al rispetto delle date di pagamento, in quanto anche un solo giorno di ritardo provocherebbe la decadenza dei benefici previsti dalla dilazione vista la non applicabilità della disciplina del lieve inadempimento prevista dall’art. 15 ter del D.P.R. 602/73.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate lei potrebbe ritenere conveniente ricorrere alla definizione agevolata determinando la cessazione della materia del contendere. In tale caso (art. 46 D.Lgs 546/92) le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ossia si perfeziona la compensazione delle spese processuali.

Nel caso in cui oggetto del contenzioso non fosse stato l’intero carico riconducibile all’atto impositivo, come ad esempio può avvenire per gli accertamenti esecutivi, il giudizio proseguirebbe per la parte non ancora affidata ad Equitalia in forza del grado di giudizio in essere.

Tratto da Fiscal Focus