Premessa - In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcun effetto. Relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione, potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016, data di entrata in vigore delle disposizioni normative di cui alla definizione agevolata, se in merito agli stessi si è in regola con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016. È questo uno dei maggiori chiarimenti forniti nel corso dell’incontro di ieri tenutosi tra l’ODCEC di Roma ed Equitalia.
I chiarimenti forniti - Sempre sulla stessa problematica, ossia rateazioni in corso e presentazione dell’istanza di definizione agevolata, è stata affrontata un caso specifico relativo alla posizione, tal proposito, di un contribuente con una rateazione in essere al 24 ottobre 2016 (inconsapevolmente) decaduto, successivamente a tale data e prima della presentazione dell’istanza, senza che ne abbia formale comunicazione da parte di Equitalia; in questo caso l’Agente della Riscossione precisa che considerando l’ammissione nell’ambito applicativo della definizione agevolata dei carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193 del 2016 (24 ottobre 2016) a condizione che risultino pagate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016 il pagamento di tali rate può essere effettuato entro il 31 marzo 2017 versando in tal caso gli interessi di mora sulle rate versate in ritardo. Pertanto, nei casi sopra menzionati, il contribuente può essere riammesso al piano di dilazione:
Lo stesso Agente della Riscossione tiene a precisare che non è prevista comunicazione nei casi di decadenza dal diritto alla rateazione.
Presentazione istanza di definizione agevolata e debitori coobbligati – Nel corso dell’incontro è stato anche fornito uno specifico chiarimento circa la presentazione dell’istanza di definizione agevolata e la presenza per gli stessi carichi scritti a ruolo di debitori coobbligati. Ebbene in caso di obbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti d’interruzione dell’attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati.
Procedure esecutive pendenti – Ribaditi nuovamente i chiarimenti operativi già forniti in precedenza in materia di procedure esecutive e presentazione dell’istanza di definizione agevolata; una volta che è stata presentata la dichiarazione di adesione e quindi il modello DA1, Equitalia non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, salvo che l’azione esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione. Rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” anche:
Per pignoramenti ex art. 72-bis “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Non rientrano invece tra le azioni esecutive per le quali, a fronte della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono inibite l’avvio o la prosecuzione, la proposizione di interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l’immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente o le azioni di tipo conservativo; per entrambi tale azioni, la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l’avvio e quelle in essere proseguono.
Tratto da "Fiscal Focus"