Immediatamente operativo il termine del 21 aprile
Premessa
– È stato pubblicato nella Gazzetta di ieri la n° 74,il decreto legge ad hoc (36/2017) relativo alla proroga dei termini di presentazione e di rettifica dell’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016; si è trattata di un’operazione lampo che ha visto in meno di una settimana l’adozione di apposito Decreto fino alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto la proroga è immediatamente operativa, si passa dunque dal 31 marzo al 21 aprile.
Così riporta il testo del decreto all’art.1, “All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le parole: “31 marzo 2017” sono sostituite dalle seguenti: “21 aprile 2017””.
La proroga dei termini dell’invio del responso da parte di Equitalia circa l’esatta individuazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria, resta invece ancora legato all’emendamento al D.L. terremoto che se otterrà il lascia passare del Senato invece sposterà al 15 giugno il termine ora fissato al 31 maggio.
Nessuno effetto sugli altri termini
- Restano invariati gli altri termini; la proroga in commento non va per nulla ad intaccare tutte le altre scadenze relative alla rottamazione ed in particolare i pagamenti dovuti; pagamento in un’unica soluzione, versando il 100%, entro luglio 2017 o in 5 rate:
1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).
L’attenzione ora si sposterà sulla tematica relativa alla presentazione dell’istanza e contestuale rilascio del Durc; difficile arrivare ad un compromesso visto il conflitto normativo tra la stessa disciplina relativa al rilascio dello stesso documento di regolarità contributiva e quella relativa alla rottamazione dei ruoli. L’Inps ha già prontamente dichiarato che la presentazione dell’istanza di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, non permette al contribuente di richiedere immediatamente il DURC almeno fino al pagamento dell’unica o della prima rata di quelle eventualmente richieste nel modello di adesione da presentare entro il 21 Aprile 2017.
Si ricorda che il possesso del DURC è condizione essenziale per l’azienda ai fini della partecipazione a gare a appalti con la Pubblica Amministrazione.
Vedremo l’evolversi della situazione che per i più positivi potrebbe sfociare in un intervento ad hoc in senso favorevole al contribuente attraverso un emendamento al decreto Enti locali.
Tratto da Fiscal Focus