Riforma del fallimento: ecco cosa cambia

Riforma fallimentare: misure per aiutare l’impresa a superare la crisi e rendere più efficienti le procedure concorsuali.

 

Via libera definitivo alla riforma della legge fallimentare dopo l’approvazione del testo di legge in Senato. La riforma, definita “epocale” dal ministro Orlando, intende “svecchiare” le norme risalenti al 1942 al fine di adeguare le procedure concorsuali alla nuova realtà di mercato, in cui la crisi economico-finanziaria e l’insolvenza sono fasi fisiologiche del ciclo di vita di un’azienda.

Sono previsti interventi normativi con benefici tanto per le imprese quanto per i creditori, dando maggiore spazio alla fase stragiudiziale degli accordi di composizione della crisi.

Vediamo in sintesi quali sono le novità della riforma della legge fallimentare.

Abolita la parola “fallimento”

La parola “fallimento” sarà abolita, dato che eccessivamente pregiudizievole anche per l’imprenditore che vuole “ricominciare”. Si parlerà invece di  “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”, nella quale si innesta una possibile soluzione concordataria e viene prevista la completa liberazione dei debiti, entro un tempo massimo di 3 anni dall’apertura della procedura. Ciò vuole contribuire a porre fine alle conseguenze che seguono alla dichiarazione del fallimento da parte dell’imprenditore, che vanno dalla stigmatizzazione sociale all’incapacità di far fronte ai propri debiti, e che incidono negativamente sulle possibilità di avviare una nuova attività, nascondendo il fatto che la crisi o l’insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio, ma non da esorcizzare.

Fase stragiudiziale per la ristrutturazione delle imprese in crisi

Viene introdotta una fase preventiva e stragiudiziale, intesa come strumento di sostegno all’impresa, affidata ad un organismo pubblico e volta ad anticipare l’emersione della crisi. Diretta preliminarmente a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’imprenditore e destinata a risolversi, all’occorrenza, in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, puntando al raggiungimento dell’accordo con tutti o parte dei creditori. L’intento è quello di affidare la composizione della crisi ad un unico organismo costituito su base provinciale presso la Camera di commercio.

Giudice specializzato in procedure concorsuali

I Tribunali delle imprese saranno competenti per le procedure di maggiori dimensioni, mentre la trattazione delle altre procedure d’insolvenza verranno ripartite tra un numero ridotto di Tribunali, dotati di una pianta organica adeguata e scelti in base a parametri oggettivi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Il debitore potrà chiedere, con l’omologazione del Tribunale, che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche alla minoranza di creditori che non hanno aderito all’accordo stesso, purché al medesimo abbiano però aderito i titolari di crediti finanziari, pari almeno al 75% dell’ammontare complessivo. Viene così favorito un processo decisionale più rapido e impedita la “dittatura dei cd. creditori di minoranza”.

Procedura unitaria se sono coinvolte più imprese del gruppo

Viene introdotta la possibilità di consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando se possibile un unico tribunale.  Sarà possibile proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo. Viene colmata così una grave lacuna della precedente legge fallimentare.

Sostegno per l’accesso al credito

Vengono introdotte misure che rendono più facile per le imprese, soprattutto di piccole dimensioni, l’accesso al credito e consentite forme di garanzia che non impongono la perdita del possesso del bene concesso in garanzia: l’imprenditore potrà continuare a impiegare l’asset nel processo produttivo oppure disporne con trasferimento della prelazione sul corrispettivo ricavato e potrà anche concedere la garanzia su beni non attuali e determinati ma futuri e determinabili (per esempio il contenuto del magazzino).

Controllo giudiziale sulle S.r.l.

Si estende il controllo giudiziale ex art. 2409 cc anche alle società a responsabilità limitata e vengono ridotti i requisiti dimensionali, ricorrendo i quali le S.r.l. devono dotarsi di un organo di controllo, anche monocratico.

 

Tratto da " La legge per tutti".