Transazione fiscale ex art. 182-ter della legge fallimentare.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23.07.2018, n. 16/E, si è espressa sulla transazione fiscale ex art. 182-ter della legge fallimentare.
Più in particolare, nell’ambito del concordato preventivo, il pagamento parziale dei debiti tributari può avere luogo solo se un professionista indipendente attesta che il pagamento offerto mediante la transazione fiscale è più conveniente per l’Erario rispetto a quello che quest’ultimo riceverebbe in seguito alla liquidazione dell’impresa.
Ai fini di questo confronto, l’attestatore deve tenere conto anche del maggiore apporto patrimoniale rappresentato dai flussi generati dalla continuazione dell’attività aziendale, che non costituisce una risorsa economica nuova, ma “finanza endogena”.
Fonte :Ratio Quotidiano
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