Gli indicatori predittivi nel Codice della crisi di impresa

la diagnosi precoce delle situazioni di possibili crisi aziendali

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14.02.2019, n. 38) si pone come obiettivo principale la diagnosi precoce delle situazioni di possibili crisi aziendali, al fine di prevenirne l'aggravamento e di salvaguardare così la continuità dell'impresa.
Per favorire l'emersione anticipata della crisi, il Codice (artt. 24-25) prevede specifici benefici per gli imprenditori che di propria iniziativa presentano con tempestività istanza di composizione assistita della crisi o domanda di ammissione a una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La tempestività si dà per accertata quando la domanda d'accesso a una delle procedure regolate dal Codice è presentata entro 6 mesi, ovvero quando l'istanza di cui all'art. 19 è presentata entro 3 mesi, dal verificarsi, in alternativa, dielle seguenti condizioni:
a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da 60 o più giorni per un ammontare pari a oltre la metà del monte salari mensile;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da 120 o più giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici presuntivi di uno stato di crisi dell'impresa (art. 13, c. 2).
Per sottrarre al giudizio arbitrario dell'imprenditore l'individuazione della “data certa” di realizzazione di queste circostanze, da cui decorrono i termini per la valutazione della tempestività, è previsto che l'interessato possa chiedere al presidente del collegio nominato dall'Organismo di composizione della crisi d'impresa di attestare i requisiti di tempestività.
Il monitoraggio delle circostanze a) e b) richiede all'impresa adeguati sistemi di controllo gestionale e l'attivazione di un processo di allerta di cui molte aziende e in particolare le PMI potranno disporre in tempi meno brevi di quelli previsti per l'entrata in vigore del Codice.
Ulteriore elemento di criticità sarà l'elaborazione, almeno ogni 3 mesi, degli indici presuntivi di uno stato di crisi. In merito, il Codice dispone che, oltre ai ritardi nei pagamenti, costituiscono indicatori di crisi: “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso”. Tra gli indicatori significativi vengono indicati il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi, tutti indicatori giudicati non significativi dal CNDCEC nel corso dell'audizione parlamentare.
Il Codice assegna comunque al CNDCEC il compito di elaborare per ogni tipologia di attività economica gli indici in discorso, che valutati unitariamente potranno far presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Specifici indici devono essere elaborati per le start-up (e le PMI) innovative, per le società in liquidazione e per le imprese costituite da meno di 2 anni. Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico approverà tali indici.
L'impresa che ritenga non pertinenti gli indici elaborati dal CNDCEC dovrà specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio, indicando gli indici alternativi ritenuti idonei, la cui adeguatezza dovrà essere attestata da un professionista indipendente. L'attestazione dovrà essere allegata alla nota integrativa.
Inascoltato, purtroppo, è stato il parere del CNDCEC di prevedere un'attivazione graduale delle misure di allerta per le piccole imprese, al fine di consentire un opportuno rodaggio nell'impiego dello strumento ed evitare tanti falsi positivi.

 

Autore:Marco Fiameni di Ratio Quotidiano