Gestione patrimonio mobiliare e immobiliare

L'istituto del trust è uno strumento giuridico fortemente innovativo per il nostro sistema che, grazie alla sua duttilità, può prestarsi ad utilizzi pressochè illimitati. Vediamone alcuni:



Uno
dei più classici utilizzi del trust nel caso di patrimoni mobiliari di una certa consistenza è l'impiego dell'istituto per il controllo indiretto di un gruppo di imprese. Per raggiungere tale risultato in genere il disponente realizza dapprima una struttura di gruppo con società "sorelle" controllate da una holding, quindi conferisce la maggioranza delle azioni (o quote) di tale holding in un trust. Il trustee, attenendosi alle direttive contenute nella "letter of wishes" c he ha ricevuto dal disponente, procederà quindi alle nomine dei vari consigli di amministrazione, eserciterà il controllo sulle società del gruppo per il tramite della holding e pagherà i dividendi della holding ai beneficiari del trust. Chi (o che cosa) possano essere i suddetti beneficiari, in Italia o all'estero, è lasciato alla fantasia del lettore.

Una seconda possibile applicazione, relativa a patrimoni mobiliari detenuti a scopo di investimento finanziario, è quella che prevede il conferimento de i titoli in un trust, nominando gestore una banca o una SIM. In questo modo si ottiene la detitolarizzazione del patrimonio in capo al disponente, il quale resterà pertanto indenne all'aggressione di eventuali creditori e potrà indicare quale beneficiario dei frutti del trust un suo congiunto o altra persona di sua fiducia. Nella fattispecie descritta è essenziale che l'operazione venga realizzata con una tempistica adeguata onde evitare possibili azioni revocatorie da parte dei creditori.

Un terzo possibile utilizzo dell'istituto è quello di costituire all'estero un "charitable trust" (trust di beneficenza) conferendogli un patrimonio mobiliare e/o immobiliare ed indicando quali beneficiari soggetti nullatenenti in possesso di determinati requisiti. Una persona vicina al settlor (tipicamente il coniuge o un figlio) che risulti titolare di un reddito modesto (o addirittura nullo) potrà quindi inviare una richiesta di sussidio economico al trustee, divenendo un potenziale beneficiario dei frutti del trust (tipicamente si tratterà di dividendi ed affitti). Se il trustee, sentito il parere del settlor, giudicherà la richiesta pervenuta  meritevole di accoglimento, potrà far erogare dal trust al detto beneficiario dei contributi economici, a carattere occasionale o ricorrente. Nella fattispecie descritta, nonostante il parere contrario del SECIT (delibera n. 37 del 11/5/1998), secondo la dottrina prevalente, in conformità al disposto dell'atto istitutivo del trust, le somme che saranno erogate occasionalmente dal trustee avranno natura di liberalità e pertanto sotto il profilo fiscale si tratterà non di proventi ma di donazioni, con le conseguenze tributarie che ne derivano. Se le erogazioni invece saranno effettuate a titolo di rendita vitalizia (art. 47, lettera h, DPR 917/1986), dal punto di vista tributario verranno trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente e, ai sensi dell'art. 48 bis. lettera c del TUIR, saranno imponibili IRPEF solo per il 60% del loro ammontare.  Tra le molteplici situazion i legate alla titolarità di un soggetto su un determinato patrimonio, vale la pena di osservare che l'istituto del trust può rivelarsi utile per risolvere  efficacemente particolari situazioni di conflitto d'interessi. Si consideri ad esempio l'ipotesi di imprenditori, finanzieri, professionisti, ecc. i quali, accettando determinate cariche pubbliche, potrebbero trovarsi in una imbarazzante situazione di conflitto d'interessi.

Ebbene, sarà sufficiente che l'interessato stacchi dal proprio patrimonio il bene oggetto del conflitto (ad esempio un'impresa, un terreno edificabile, un pacchetto azionario, ecc.) e lo conferisca in un trust revocabile, affidandone la gestione ad un trustee e nominando beneficiario un terzo (potrà trattarsi ad  esempio di una società fiduciaria straniera). In questo modo il settlor, essendosi spogliato di ogni diritto di proprietà  sul bene oggetto di possibili contestazioni, sarà 16 in condizione di poter esercitare serenamente il proprio mandato  nell'esclusivo interesse pubblico. Naturalmente, trattandosi di trust revocabile, alla scadenza del mandato potrà  tornare in possesso di quanto a suo tempo conferito. Anche nel campo immobiliare il trust si presta ad interessanti  utilizzi. Il disponente per esempio potrebbe staccare dal proprio patrimonio un terreno edificabile, conferirlo in un  trust esterno e nominare una società fiduciaria estera quale beneficiario. Il professionista designato come trustee dal canto suo provvederà a far predisporre un progetto esecutivo e, una volta otte nute le necessarie autorizzazioni amministrative, affiderà ad un'impresa l'appalto per la costruzione di un complesso immobiliare. Al termine dell'operazione, una volta che saranno stati venduti gli immobili e saldata l'impresa di costruzioni, la  plusvalenza realizzata dal trust potrà essere erogata alla società beneficiaria, tanto in un'unica soluzione quanto sotto forma di rendita.