La disciplina italiana in materia di successioni è più rigida di quella degli Stati Uniti e della maggior parte degli altri paesi europei, al punto che le facoltà discrezionali del testatore vengono fortemente limitate da disposizioni di legge inderogabili dalla volontà delle parti
Nel nostro ordinamento, il testatore può liberamente disporre della quota di eredità definita "disponibile", mentre la quota "indisponibile" (che è maggiore dell'altra) spetta "ex lege" agli eredi legittimi, indipendentemente dal volere del "de cuius". L'approccio normativo italiano alla questione successoria è talmente vincolistico che, qualora il soggetto tenti di eludere l'effetto coercitivo di tali norme imperative, che in 18 verità sono profondamente inique sul piano del diritto soggettivo del testatore, mediante atti di disposizione gratuita del proprio patrimonio (donazioni) effettuati prima della morte, la legge prevede che tali atti siano impugnabili da parte degli eredi legittimi.
Di fronte ad un tale scempio dei diritti della persona, nella situazione descritta può soccorrere ancora una volta l'istituto del trust difensivo. Il testatore infatti può preventiva mente staccare dal proprio patrimonio i beni che non intende trasmettere in successione agli eredi legittimi e conferirli in un trust. Il trustee sarà incaricato di amministrare tali beni nell'interesse del beneficiario indicato dal disponente, corrispondendogli i frutti maturati. Dopo un periodo di tempo prefissato dalla data di morte del settlor (in genere non inferiore a dieci anni) il gestore trasferirà definitivamente i beni in questione al beneficiario ed il trust si esaurirà. In questo modo, al decesso del disponente, gli eredi legittimi non avranno titolo per avanzare pretese sul patrimonio del trust in quanto esso non era più di proprietà del "de cuius" e non entra a far parte dell'asse ereditario.