CARTELLA NON PAGATA DAL PROFESSIONISTA. STOP AL FERMO DEL VEICOLO “STRUMENTALE”

L’automobile utilizzata dal contribuente nell’esercizio dell’attività di avvocato, e indicata nel registro dei beni ammortizzabili, non può essere sottoposta a fermo amministrativo per inottemperanza alla cartella esattoriale.

 

È quanto emerge dalla  sentenza n. 20789/27/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. I giudici partenopei di primo grado hanno accolto il ricorso proposto da un avvocato, al quale è stato notificato un provvedimento di fermo amministrativo veicolo collegato al mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali.

Il legale ha dedotto la nullità della misura cautelare poiché non preceduta dalla notifica del preavviso e, comunque, perché il veicolo era bene  strumentale all’esercizio della sua attività, come risultante dal registro dei ben ammortizzabili.

Inutilmente Equitalia ha difeso il proprio operato assumendo che nel caso di una cartella di pagamento notificata da meno di un anno, come nella fattispecie, non era necessaria la notifica di un atto di preavviso. La CTP ha attribuito valore dirimente all’allegazione del debitore inerente alla strumentalità dell’autovettura oggetto di fermo.

Osservano i giudici che il D.L. n. 69/13, convertito in L. n. 98/13,  esclude la pignorabilità dei beni strumentali all’esercizio della professione.

“Pertanto”, si legge testualmente in sentenza,  “l’auto di un avvocato che, come nel caso di specie,  sia inserita nell’elenco dei beni ammortizzabili non può essere sottoposta al fermo che è misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione.  Il provvedimento di fermo va quindi annullato e cancellata a cura e spese di Equitalia la relativa annotazione”.

Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti per la ritenuta particolarità della questione trattata.

È opportuno segnalare che il principio enunciato dalla CTP partenopea trova riscontro in altre pronunce, ad esempio, le sentenze n. 715/01/15 e  n. 124/02/15 emesse, rispettivamente, dalla CTP di Frosinone e dalla CTP di Lodi.

Con riferimento al fermo amministrativo dell’automezzo che il contribuente utilizza per lavoro si vedano anche la sentenza n. 9202/24/14 della CTP di Milano e la  sentenza n. 744/02/14 della CTP Ravenna.

Tratto da Fiscal Focus