Rottamazione-ter, più ampia e favorevole delle precedenti.

Decreto fiscale | Rottamazione cartelle |

In arrivo la rottamazione-ter dai confini più ampi e le tempistiche di versamento rateali più favorevoli. Questo è quanto emerge dallo schema del Decreto Fiscale che introduce una nuova apertura della cosiddetta rottamazione che segue le precedenti due, introdotte rispettivamente dall\'art. 6 D.L. 193/2016 e dall\'art. 1 D.L. 148/2017.
Tuttavia, come si evince dalla relazione illustrativa, il debitore fruirà di condizioni più favorevoli poiché:
- potrà pagare le somme ratealmente in un lasso di tempo particolarmente ampio (5 anni);
- potrà utilizzare in compensazione crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle PA;
- il tasso di interesse per il pagamento rateale è molto basso, pari al 0,3% anziché del 4,5%;
- col versamento della prima rata (o unica) potrà estinguere le procedure esecutive avviate prima dell\'adesione.
La presente definizione agevolata accoglie quindi i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti tra il 1.01.2000 e il 31.12.2017. Il debitore potrà estinguere tali debiti versando solo il capitale e gli interessi iscritti a ruolo, l\'aggio e le spese di notifica, senza quindi versare le sanzioni e gli interessi di mora. Anche a tale agevolazione è possibile accedere solo attraverso apposita dichiarazione da presentare entro il 30.04.2019 e in tale dichiarazione il debitore dovrà rendere noto in quante rate vorrà pagare il debito, che possono essere massimo 10 con cadenza 31.07 e 30.11 di ogni anno e dovrà impegnarsi a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto gli stessi carichi che, pertanto, verranno sospesi dal giudice; l\'estinzione degli stessi avverrà con l\'effettivo perfezionamento della definizione e produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
A seguito della presentazione della dichiarazione vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, né avviate nuove procedure esecutive o essere proseguite quelle precedentemente avviate salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo e, infine, il debitore non è considerato inadempiente.
Entro il 30.06.2019 l\'agente di riscossione comunica l\'ammontare delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno/mese di scadenza di ciascuna, il cui pagamento si può effettuare con domiciliazione sul conto o bollettini precompilati o presso gli sportelli.
Se non viene versata una o l\'unica rata la definizione non produce effetti e riprendono i termini di prescrizione.
La rottamazione-ter permette quindi di coprire il lasso temporale 1.10.2017-31.12.2017 che non era coperto dalla rottamazione-bis. Inoltre, permette anche un differimento dei termini di versamento delle somme dovute dalla rottamazione-bis; infatti, viene previsto che se vengono regolarmente pagate le rate di luglio, settembre, ottobre 2018 della precedente rottamazione entro il 30.11.2018, il residuo viene automaticamente differito su 10 rate di pari importo e con scadenza 31.07 e 30.11 a decorrere dal 2019. Infine, la rottamazione-ter viene estesa anche ai soggetti che non hanno perfezionato la prima rottamazione (ex D.L. 193/2016), nonché a coloro che non hanno provveduto al pagamento entro il 31.07.2018 di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016.

 

Fonte: Ratio Quotidiano