Rapporti patrimoniali nelle famiglie

La normativa italiana, al contrario delle altre principali legislazioni dei paesi industrializzati, non prevede la possibilità di stipulare contratti prematrimoniali per regolamentare i rapporti patrimoniali fra i coniugi in caso di successiva separazione



Il trust difensivo può rivelarsi di grande utilità per sopperire a tale carenza legislativa. Sarà infatti sufficiente che il coniuge interessato a tutelare l'integrità delle proprie sostanze al momento opportuno conferisca in un trust i beni ed i valori che intende salvaguardare, affidandone la gestione ad un trustee di sua fiducia. All'atto dell'eventuale separazione, l'altro coniuge non potrà avanzare alcuna pretesa su tale patrimonio in quanto legalmente esso non appartiene al partner, nè fa parte del regime patrimoniale della famiglia.

Il trust di scopo può invece rivelarsi uno strumento efficace nel caso di genitori anziani che abbiano un figlio disabile, o che comunque non sia giudicato in grado di amministrarsi da solo e di provvedere al proprio sostentamento. In tale situazione i genitori che intendano garantire il futuro del figlio potranno  conferire in un trust il patrimonio necessario per il suo sostentamento e nominare trustee una persona di loro fiducia (un professionista, un parente, un amico di famiglia, ecc.) che si faccia carico di gestire i beni del trust e di provvedere, con i frutti che ne deriveranno, alle esigenze economiche del figlio - beneficiario per tutta la sua vita. Venendo a mancare quest'ultimo, il gestore provvederà a trasferire il patrimonio residuo agli eventual i altri eredi legittimi viventi degli istitutori del trust, oppure a devolverlo per scopi dagli stessi a suo tempo prestabiliti, espressamente indicati nell'atto istitutivo (ad esempio all'istituto per disabili dove il beneficiario era ricoverato, alla ricerca scientifica, alla parrocchia, ad un'associazione, ecc.).