ROTTAMAZIONE: ATTENZIONE RIVOLTA AI CREDITI VERSO LA P.A.

Il mancato rilascio del DURC non rappresenta l’unico ostacolo per le Imprese

Premessa – Il mancato rilascio del Durc nel periodo che va dalla presentazione dell’istanza di definizione agevolata fino al pagamento della prima o di una delle rate previste non rappresenta l’unico ostacolo per i contribuenti che intendono ricorrere alla rottamazione; l’attenzione ora è rivolta verso i pagamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di aziende o professionisti; siamo sempre nell’ambito delle disposizioni normative sulla riscossione, precisamente ci riferiamo all’art.48 del D.P.R. 600/73 “Disposizioni sui pagamenti delle pub b liche amministrazioni”. È espressamente previsto che prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, le Pubbliche Amministrazioni verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Crediti nei confronti della P.A. - Basti pensare ad una azienda che ha un credito nei confronti di un Comune per dei lavori relativi all’aggiudicazione di un bando pubblico; supponiamo che la stessa azienda sia stata nel frattempo destinataria di una cartella esattoriale che riporta importi a debito pari a 10.500 €; la stessa azienda decide di ricorrere alla definizione agevolata presentando l’apposito modello DA1, ebbene il problema si pone proprio nell’arco temporale che va dalla presentazione dell’istanza fino al pagamento della 1° o dell’unica rata della definizione agevolata qualora la verifica della presenza di carichi esattoriali avvenga a ridosso di tale periodo temporale. A parere di chi scrive il problema della verifica si pone per le istanze di adesione presentate dopo che sia già iniziata tale verifica in quanto in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. L’esito positivo della verifica circa l’esistenza di carichi iscritti a ruolo per importi almeno pari a 10.000 € potrebbe portare al pignoramento delle somme vantate nei confronti della P.A. Lo stesso problema potrebbe riguardare non solo i contribuenti che al momento della presentazione dell’istanza, preceduta dalla verifica di cui sopra, non hanno effettuato alcun versamento, neanche parziale dei carichi iscritti a ruolo, ma anche quelli che in presenza di una dilazione in essere ricorrono alla definizione agevolata; in questo caso il problema si pone per via della sospensione dei versamenti in scadenza nel 2017 e fino al pagamento della 1° o dell’unica rata della dilazione “agevolata”, di quei carichi oggetti di piani di dilazione e per i quali si è ricorso allaI chiarimenti di Equitalia - Su tale problematica Equitalia ha precisato come anticipato sopra che solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione, per i carichi rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. Pertanto, nel caso di specie, se siamo in presenza di verifica di inadempienza ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e conseguente perfezionamento del pignoramento terzi delle somme di cui alla verifica, non si procede allo svincolo della fattura in quanto trattasi di fase avanzata del procedimento.
Novità D.U.R.C. - Sul tema D.u.r.c. invece l’Inps con apposito messaggio aveva chiarito che la presentazione
dell’istanza di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016, non permette al contribuente di richiedere
immediatamente il DURC almeno fino al pagamento dell’unica o della prima rata di quelle eventualmente richieste nel modello di adesione da presentare entro il 31 marzo 2017. Ai fini della verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il procedimento si perfeziona con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima delle rate previste. Nessuna perdita del DURC invece per i contribuenti che hanno già una dilazione in essere con Equitalia e decidono di ricorrere alla rottamazione delle cartelle esattoriali nonostante la sospensione dei pagamenti del piano di rateazione originario a partire dalle rate di Gennaio 2017 e fino alla scadenza prevista per la prima o unica rata “agevolata”.

Il Governo è in questi giorni al lavoro per l’eventuale adozione di un apposito decreto che ammetti, oltre alla
proroga della presentazione dell’istanza di definizione agevolata al 21 aprile 2017, anche la possibilità di
ottenere il DURC con la semplice presentazione della stessa.

Tratto da Fiscal Focus