Aspetti Fiscali

La nostra legislazione tributaria non prevede una normativa specifica in materia di trust. Per questo, allo stato attuale, vi sono notevoli perplessità in merito alla disciplina applicabile



Sino ad oggi si sono solo avuti dei pareri da parte del SECIT, peraltro spesso opinabili e comunque sempre diretti ad applicare la massima pressione fiscale sull'istituto in esame. Va inoltre stigmatizzato il fatto che l'incertezza del trattamento tributario applicabile ha frenato notevolmente la costituzione di trust italiani e l'operatività nel nostro paese di trust esteri. Per contro, in mancanza di una normativa che  dettasse adeguate forme di pubblicità, il fisco non è attualmente in grado di quantificare il fenomeno dei trust presenti in Italia.  Il contributo della  dottrina ha conse ntito di fissare due punti essenziali in materia di disciplina fiscale applicabile al trust:
a) l'inapplicabilità dell'imposta sulle donazione a quasi tutti i conferimenti di beni dal settlor al trust;
b) la soggettività tributaria del trust.

Esaminando la concreta operatività di un trust, ai fini delle imposte dirette possiamo rilevare i seguenti momenti fiscalmente rilevanti:
a) redditi prodotti dai beni in trust;
b) attribuzione dei frutti del trust al beneficiario.

Riguardo al primo aspetto giova in primo luogo rilevare che in diversi casi concreti i beni del trust non producono alcun reddito. Ciò avviene per lo più  quando il trust, essendo titolare di beni immobili o mobili, nell'espletamento del proprio scopo li concede gratuitamente in uso al beneficiario. Ad esempio sono riconducibili a tale fattispecie il diritto di usufrutto o di abitazione per il beneficiario relativamente ad un immobile, l'utilizzo di un'autovettura in comodato, ecc. In altri casi il patrimonio del trust produce effettivamente un reddito, ma questo è assoggettato ad imposta alla fonte a titolo definitivo  (ad esempio interessi attivi bancari, interessi attivi su titoli obbligazionari, dividendi, plusvalenze su rimborso di quote di fondi comuni d'investimento,  ecc.). Nelle ipotesi residue, stante la citata soggettività tributaria dell'istituto, i redditi prodotti sono soggetti ad IRPEG in capo al trust stesso. In tal  caso il trustee, dopo aver identificato e sommato le varie categorie di reddito (fondiario, di capitale, d'impresa, diversi) attribuibili al trust, provvederà 20 a redigere la dichiarazione dei redditi e a versare l'imposta dovuta, rivalendosi sui beni del trust. Per quanto riguarda invece l'eventuale reddito trasferito dal trust al beneficiario, quando ha carattere di ricorrenza, l'orientamento del SECIT è che si tratti di reddito assimilato a quello di lavoro  dipendente. Nel caso invece il trasferimento dei frutti del trust abbia carattere di occasionalità, essendo determinato dal trustee a sua discrezione, s  econdo la dottrina prevalente si tratterebbe di liberalità e rientrerebbe nella disciplina delle donazioni. In tal caso non si determinerebbe alcun reddito  tassabile in capo al beneficiario. Ai fini delle imposte indirette il trust presenta i seguenti momenti di rilevanza fiscale:
a) atto istitutivo;
b) trasferimento di beni dal settlor al trustee;
c) trasferimento di beni dal trustee al beneficiario.

L'atto istitutivo del trust, sia per atto pubblico che per scrittura privata autenticata, è soggett o ad Imposta di Registro. Se il trust invece viene istituito mediante semplice scambio di corrispondenza avente data certa (caso che nella pratica sembra essere piuttosto raro), l'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Il trasferimento dei beni conferiti in trust dal disponente al gestore è soggetto ad Imposta di Registro. Se vi sono compresi dei beni  immobili il passaggio di proprietà sarà altresì gravato dalle imposte ipotecarie e catastali. Secondo il SECIT invece alla fattispecie in esa me sarebbe applicabile l'imposta di donazione. Alla luce dell'effettiva natura giuridica dell'istituto detta tesi non pare tuttavia condivisibile. Basti in proposito  considerare che:
a) il settlor non è mosso da alcuno spirito di liberalità nei
confronti del trustee al quale trasferisce i propri beni;
b) il beneficiario non subisce alcun incremento patrimoniale.

Siamo pertanto ben lontani dal concetto civilistico di donazione. Il trasferimento di beni dal trustee al beneficiario è un'ipotesi che non si verifica sempre. Normalmente infatti, come si è detto in precedenza, il trasferimento riguarda il frutto dei beni del trust e non i beni stessi. Anche nel caso in esame,  secondo la dottrina prevalente, il negozio che viene posto in essere è generalmente soggetto all'Imposta di Registro e non all'imposta sulle successioni e donazioni, come invece sostiene il SECIT. Naturalmente anche qui, in presenza di beni immobili, si renderanno applicabili le imposte ipotecarie e catastali.