Sospensione feriale dei termini 2018: come funziona per scadenze fiscali e processuali

Nel periodo di sospensione feriale, compreso tra il 1° e il 31 agosto, i termini di processi tributari, amministrativi e civile vengono di fatto “congelati” ed è necessario calcolare le nuove scadenze per presentare ricorso, per la costituzione in giudizio e per il deposito di atti e documenti. Sospesi anche gli adempimenti fiscali i cui termini sono fissati tra il 1° e il 20 Agosto.

Per i processi civili, tributari e amministrativi, i termini che cadono tra il 1° e il 31 agosto sono sostanzialmente “cancellati”. La durata del periodo di pausa estiva concesso anche ai tribunali è quindi pari ad un mese e negli anni è stato oggetto di riduzione.

Nello specifico è stata la legge n. 162 del 2014 ad aver ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini che in precedenza, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 742/1969, durava fino al 15 settembre.

La sospensione feriale dei termini processuali ha, tra gli effetti, quello di un vero e proprio “ricalcolo” delle scadenze da rispettare per presentare ricorsi, per la costituzione in giudizio e per il deposito di atti e documenti. Fanno eccezione i processi stragiudiziali, per i quali i termini non sono oggetto di proroga durante la pausa estiva.

Negli altri casi per poter capire come cambiano le scadenze processuali nel periodo di sospensione feriale, basterà non conteggiare i giorni che cadono tra il 1° e il 31 agosto 2018.

Ad esempio, se si riceve una notifica di accertamento il 10 luglio, il calcolo del termine di 60 giorni per presentare ricorso si sospenderà nel periodo che va dal 1° al 30 agosto e dovrà ripartire dal 1° settembre.

Nel caso di presentazione di istanza di adesione il 10 luglio si sospende il termine per il ricorso, pari a 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, nel periodo di sospensione feriale dei termini e pertanto anche in questo caso il calcolo dovrà considerare il periodo che va dal 10 luglio al 30 luglio, non considerare quello compreso nel periodo di pausa estiva, e riprendere regolarmente a decorrere dal 1° settembre.

Per effetto delle novità in materia di semplificazione fiscale introdotte dall’articolo 7-quater del DL 193/2016, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre.

Per il medesimo periodo, dal 1° agosto al 4 settembre 2018 sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti:
– per imposte sui redditi ed IVA, nonché interessi e sanzioni, sulla base di comunicazione di irregolarità (cd. “avviso bonario”) emessa a seguito dei controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi;
– per imposte, ritenute, contributi e premi o minori crediti già utilizzati, nonché interessi e sanzioni, sulla base della comunicazione di irregolarità (cd. “avviso bonario”) emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi;
– sulla base delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) ricevute a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.