LE INGIUNZIONI FISCALI E LA ROTTAMAZIONE

Per i Comuni è facoltativa e riguarderà le sole sanzioni.

 

L’ingiunzione fiscale trova fondamento normativo nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639; può essere definito come uno strumento con cui l’Ente locale o il soggetto terzo delegato  dall’Ente  svolge  l’attività  di  riscossione  coattiva  dei tributi e di altre entrate patrimoniali tipiche degli enti territoriali. Negli   ultimi   anni   molti   comuni   hanno   abbandonato   la riscossione  tramite  Equitalia  per  occuparsene  in  proprio ovvero  mediante  affidamento  diretto  alle  società  a  capitale interamente pubblico, le società con gestione in house.

Le ingiunzioni fiscali - Nelle disposizioni originarie dell’art.6 del D.L. 193/216 le ingiunzioni fiscali non erano ammesse alla definizione agevolata delle somme dovute agli agenti della riscossione, in quanto si faceva esplicito riferimento agli importi iscritti a ruolo e affidati agli stessi agenti dal 2000 al 2015; la formazione del ruolo è tipica dell’attività di Equitalia, per cui i comuni che avevano operato tramite lo strumento dell’ingiunzione fiscale erano esclusi dalla rottamazione; tuttavia in seguito a specifici emendamenti approvati in sede di conversione in legge del decreto sopra citato è stato inserito l’art.6 ter che ammette la possibilità per gli enti territoriali di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

L’articolo appena richiamato inquadra quindi la facoltà delle regioni e degli enti locali di definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale; è necessario che i provvedimenti di ingiunzione fiscali siano stati notificati, nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016, dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell’albo previsto dalla legislazione vigente di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997( Schede di lettura A.S. n. 2595 - D.L. 193/2016).

L’eventuale definizione agevolata consiste nell’esclusione delle sole sanzioni relative alle entrate e deve essere disposta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento con i medesimi atti e le procedure con cui gli enti territoriali disciplinano (per gli aspetti di propria competenza) le medesime entrate. Dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi trenta giorni.

Il provvedimento con cui viene disposta la definizione agevolata deve fare espresso riferimento:

  • al numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2018;
  • le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;
  • il termine entro cui l’interessato è tenuto ad avanzare detta istanza;
  • il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall’articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l’ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.


L’istanza di rottamazione deve inoltre contenere il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento, la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata nonché la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere.

L’adesione è solo facoltativa – Il testo dell’art.6 ter non obbliga i comuni a deliberare l’adesione alla definizione agevolata, ma si parla semplicemente di possibilità di adesione, per cui viene demandata loro la scelta di emanare un apposito provvedimento che permetta ai contribuenti loro residenti di usufruire della rottamazione degli importi legati all’ingiunzione fiscale oggetto di notifica.

Per cui non può che configurarsi un ulteriore elemento di sfavore per quei contribuenti che risiedono in comuni che decidono di non aderire alla definizione agevolata essendo tenuti a versare gli interi importi a debito.

È opportuno ribadire che la definizione agevolata riguarderà soltanto le sanzioni, senza prevedere anche la riduzione dell’ammontare delle tasse e delle imposte dovute, nonché l’esclusione o la riduzione degli interessi.

Continuando sugli aspetti critici e di sfavore con riferimento invece ai contribuenti residenti in comuni che manifesteranno la volontà di aderire alla definizione agevolata rispetto ad altri cittadini residenti in comuni che si sono affidati ad Equitalia per la riscossione ad esempio dei tributi quali la tassa dei rifiuti, Imu, ecc, i primi potranno rottamare solo la parte del debito relativo alle sanzioni ma non quella connessa agli interessi di mora.

Tratto da Fiscal Focus