DILAZIONE ORIGINARIA DECADUTA E RICORSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

A Gennaio del 2016 ho richiesto e ottenuto una dilazione ordinaria relativa a una cartella esattoriale di Equitalia
notificata ad ottobre del 2015; a causa della perdita di uno dei due miei lavori part-time, non sono riuscito a far fronte alla dilazione richiesta che a settembre del 2016 è decaduta; quali sono le conseguenza in un’ottica di richiesta della definizione agevolata prevista dal c.d. decreto fiscale? Posso comunque ricorrere alla
rottamazione o il fatto che la dilazione originaria sia decaduta mi preclude tale possibilità?


La definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale, avvisi di addebiti Inps e accertamenti esecutivi, relativi a carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 di far fronte agli importi richiesti nella stessa provvedendo a pagare:

- le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
- le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale
e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di
rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Abbiamo così individuato i carichi effettivamente rientranti nella definizione agevolata; su questo punto nessuna esclusione per il ricorso alla stessa in merito alla sua cartella esattoriale come da notifica originaria.
Venendo però al nodo centrale del quesito bisogna fare una netta distinzione tra dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016, entrata in vigore del D.L.193/2016, e quelle invece già decadute alla stessa data, come riportato nel quesito di cui sopra. In base all’attuale normativa (D. Lgs. N. 159/2015) per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive; per cui nel suo caso la dilazione ordinaria può essere considerata pienamente decaduta come da Lei correttamente riportata nel quesito.
In presenza di una rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193 del 2016 (24 ottobre 2016) invece il ricorso alla rottamazione è possibile a condizione che risultino pagate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Il pagamento di tali rate può essere effettuato entro il 21 aprile 2017 versando in tal caso gli interessi di mora sulle rate versate in ritardo. In presenza di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e successivamente decaduta il contribuente può essere riammesso al piano di dilazione, pagando le rate scadute del piano decaduto e successivamente, entro la data del 21 aprile 2017, presentare la dichiarazione di adesione. Si precisa che non è prevista comunicazione nei casi di decadenza dal diritto alla rateazione. Invece, in presenza di provvedimenti dirateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24/10/2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.
Se la dilazione richiesta originariamente invece risultava già decaduta alla data del 24 ottobre 2016, come nel
suo caso specifico non sono previste limitazioni alcune all’accesso alla definizione agevolata; in pratica la sua
situazione è equiparata a quella di un contribuente che non ha richiesto mai alcuna dilazione o che non ha
versato neanche parzialmente somme a riduzione del debito esattoriale.

Tratto da "Fiscal Focus"