ROTTAMAZIONE DEI RUOLI. ARRIVANO NUOVI CHIARIMENTI

Secondo incontro tra Equitalia e l’ODCEC di Roma

Premessa – Nel corso di un incontro del tavolo tecnico tra Equitalia e l’ODCEC di Roma sono stati chiariti diversi
importanti aspetti in materia di definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016; gli stessi sono stati forniti in occasione della seconda riunione riconducibile allo stesso tavolo tecnico.
Analizziamo le risposte fornite precisando che alcune erano state già anticipate da Equitalia tramite la stampa
specializzata.
Rottamazione ed eredi del debitore - In presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere lo sgravio degli interessi di mora.
Pignoramento presso terzi – A seguito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, come da disposizioni del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e l'Agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili in via agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo
precedentemente avviate, a condizione che:
- non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
- non sia stata presentata istanza di assegnazione;
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In merito al pignoramento crediti subito, è necessario richiamare quanto stabilito dall’art. Articolo 72 bis del D.P.R. 602/73 “Pignoramento dei crediti verso terzi”.
Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del deb itore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla
percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
In base a quanto detto una volta che è stata presentata la dichiarazione di adesione e quindi il modello DA1,
Equitalia non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo
pignorato, salvo che l’azione esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione. Qualora i versamenti del terzo sono già in essere oppure è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice la procedura esecutiva non viene interrotta e quindi la presentazione dell’istanza di definizione agevolata non avrà effetto alcuno neanche sulle trattenute effettuate sulle retribuzioni successive. Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l’Agente della riscossione comunica al terzo la “non prosecuzione” delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Debiti Vs Inps – Durante l’incontro del tavolo tecnico è stato affrontato anche il tema delle somme effettivamente rottamabili in materia di contributi previdenziali; a tal proposito si richiama quanto già affermato dallo stesso ente previdenziale già interpellato sull’argomento. L’art. 6 del D.L. 193/2016 ammette alla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti di Riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, "i deb itori possono estinguere il deb ito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repub b lica 29 settemb re 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive ai crediti previdenziali di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 feb b raio 1999, n. 46". Il contribuente è dunque tenuto a versare le somme affidate ad Equitalia:
- a titoli di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
- l’aggio di riscossione calcolato sul tali somme
- nonché le spese per eventuali procedure esecutive.
A conclusione di approfondimenti svolti in condivisione tra Inps, Inail, e altresì con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di qualificare correttamente le somme che rientrano nella "falcidia" della definizione e quelle che, al contrario, restano oggetto dell'obbligo di pagamento da parte del debitore, il medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che le ulteriori somme aggiuntive previste ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b)(sanzioni di carattere civile), della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 sono da ricomprendere tra le somme da non corrispondere ai fini dell’adesione alla definizione agevolata; al contrario, gli interessi previsti al raggiungimento del tetto massimo dallo stesso art. 116, al comma 9 (raggiungimento tetto massimo sanzioni civili e inadempimento), e calcolati "nella misura degli interessi di mora" rientrano nell'ambito delle somme di cui alla lettera a) del comma 1 del citato Decreto, da corrispondere dunque ai fini della “rottamazione”.
No alla compensazione - La definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016, convertito con modifiche dalla Legge 225/2016, prevede espressamente che il pagamento degli importi dovuti in via agevolata e comunicati da Equitalia entro il 31 maggio 2017 può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nel modello DA1;
-mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma.
Il pagamento delle somme dovute a seguito dell’adesione per la definizione agevolata non può essere effettuata compensando a mezzo F24 con crediti d’imposta risultanti da dichiarazione.
Rottamazione ruoli di una società terza – E stato affrontato il caso specifico di una società che vuole presentare istanza di rottamazione per ruoli di altra società dalla quale, in fase acquisto di un immobile, si è accollata il debito verso Equitalia al fine di estinguere l’ipoteca gravante sugli immobili stessi oggetto di compravendita; ebbene l’Agente della riscossione ritiene che l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentate/procuratore della società iscritta a ruolo. Può essere – invece – presentata da un soggetto delegato e il pagamento può effettuarlo anche un soggetto diverso.
Fusione tra società- Particolare attenzione meritano le precisazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo in capo ad una società incorporata (fusione per incorporazione). Con la fusione per incorporazione tutti i suoi debiti sono passati alla Società incorporante. In questo caso è necessario che il modello DA1 sia presentato dalla società incorporante, indicando i carichi della incorporata.
Esclusi i ruoli emessi dalla direzione provinciale del lavoro - Sono esclusi dall’ambito applicativo della definizione agevolata le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali quali ad esempio le sanzioni collegate al lavoro nero.

Tratto da Fiscal Focus