DEFINIZIONE AGEVOLATA E CONTESTUALE PRESENTAZIONE RICHIESTA DILAZIONE ORDINARIA


Vorrei presentare istanza di definizione agevolata per una cartella esattoriale notificata nel 2015; al momento non ho effettuato alcun versamento neanche parziale; essendo che verrò a conoscenza dell’importo dovuto in via agevolata solo dopo la presentazione dell’istanza quale opzione operativa sarebbe percorribile al fine di non perdere la possibilità di richiedere una dilazione ordinaria qualora non dovessi far fronte ai pagamenti agevolati una volta presentato il modello DA1?

I contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (D.L. 193/2016), entro il 31 marzo devono presentare apposita istanza di adesione ricorrendo al modello DA1 disponibile sul sito dell’Equitalia. Sempre entro il 31 marzo è possibile rettificare l’istanza presentata tramite un nuovo modello DA1. Tale data fa da spartiacque tra la scelta di un piano di dilazione ordinario o straordinaria e la più conveniente, sotto il punto dell’esborso effettivo, rottamazione dei ruoli. La convenienza è limitata “solo” dal punto di vista dell’ammontare totale da corrispondere ad Equitalia, considerando invece in senso negativo la ristretta dilazione concedibile al fine di far fronte alle somme dovute per effetto della rottamazione dei ruoli.

Venendo al suo quesito specifico come chiarito di recente da Equitalia in caso di mancato, insufficiente o tardivo
versamento della prima o unica rata, la definizione non produce effetti e l’Agente della riscossione riprende le attività volte al recupero dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico. Possono, tuttavia, essere ripresi i versamenti rateizzati relativi a provvedimenti di dilazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Pare dunque percorribile la possibilità di richiedere tempestivamente una dilazione ordinaria affiancata da un’istanza di definizione agevolata. In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a luglio, data di scadenza della prima rate richieste ai fini della definizione agevolata se definir il carico in via agevolata o mantenere la dilazione ordinaria:
Se si paga la prima rata della rottamazione, la “vecchia dilazione” decade, e se non si fa fronte a quanto definito in via agevolata in un momento successivo non si potrà più dilazionare il debito residuo.
Se invece non si provvede ad alcun versamento agevolato, si potrà proseguire con il pagamento delle rate del
piano originario di recente accettazione.
Tuttavia è da precisare che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n°2/E dell’otto marzo ritiene che la possibilità di riprendere il pagamento del precedente piano di dilazione possa essere solo ammesso per le dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 193/2016, non facendo alcun richiamo a quelle concesse in data successiva. Non rimane dunque che attendere successivi chiarimenti.

Tratto da Fiscal Focus