ROTTAMAZIONE CARICHI AFFIDATI AD EQUITALIA MA NON ANCORA NOTIFICATI. INDICAZIONI OPERATIVE

Entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione deve provvedere a comunicare con posta ordinaria al debitore per quali carichi, affidati nel 2016, non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito (quest'ultimo con riferimento ai crediti previdenziali).

 


Quanto appena detto è collegato all’estensione della definizione agevolata anche agli importi affidati all’Agente della riscossione nel 2016.
In ogni caso l’Agente della riscossione provvede a fornire ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili in via agevolata, presso i propri sportelli oppure nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale.
Inadempimento e novità - Come da disposizioni normative originarie l’inadempimento nel pagamento delle somme dovute in via agevolata, è legato al mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
Non trova quindi applicazione la disciplina del lieve inadempimento per effetto del quale è esclusa la decadenza in caso di:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Per cui il contribuente che è ricorso alla rottamazione delle cartelle esattoriali, in seguito al mancato pagamento anche di una piccola parte dell’importo definito in via agevolata, o lieve ritardo nei pagamenti decade dalla sanatoria, e gli viene inoltre preclusa la possibilità di richiedere una dilazione di cui all’art.19 del D.P.R. 602/73.
Tuttavia , resta comunque rateizzabile, in deroga alla disciplina generale, il carico per cui il debitore è decaduto dalla definizione agevolata per mancato inesatto pagamento se si tratta di carichi non precedentemente rateizzati, e a condizione che siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell'atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.
Altre precisazioni - In sede di conversione in legge del D.L. 193/2016 è stato inoltre precisato che la presentazione della domanda di definizione agevolata consente di sospendere, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, se scadono successivamente al 31 dicembre 2016.
Rimangono quindi da pagare le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Tratto da Fiscal Focus