CONTENZIOSO IN CORSO E I VARI GRADI DI GIUDIZIO. LA ROTTAMAZIONE NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA RINUNCIA AL RICORSO

Il giudizio si estingue se la definizione ha ad oggetto l’intero carico

  

Premessa - Il ricorso alla definizione agevolata comporta la rinuncia ad eventuali contenziosi in corso aventi ad oggetto specifici carichi per i quali si decide di presentare apposita istanza; tuttavia come chiarito dall’Agenzia delle Entrate e dalla stessa Equitalia, la dichiarazione di voler rinunciare al contenzioso in essere, espressa nel modello DA1, non configura necessariamente la rinuncia al ricorso di cui all’art.44 del D.Lgs 546/92; e quindi il contribuente che presenta l’istanza potrebbe continuare ad essere parte attiva nel processo tributario per quelle somme riconducibili allo stesso atto impositivo, per il quale si richiede la rottamazione ma che non sono state ancora affidate all’Agente della riscossione. La natura dell’atto impositivo sottostante all’attività di riscossione, determina l’entità dei carichi iscritti a ruolo nei vari passaggi del giudizio; se per il giudizio avente ad oggetto un accertamento esecutivo è prevista una riscossione frazionata degli importi oggetto dell’atto impositivo, lo stesso non può dirsi per le cartelle esattoriali o in caso di iscrizione a ruolo straordinaria.

Accertamento esecutivo – L’impugnazione di un accertamento esecutivo determina una gradualità di riscossione da parte di Equitalia che è strettamente connessa al tipo di imposta/tributo da riscuotere; in via generale possiamo affermate per quanto riguarda imposte dirette, Ires e Irap, la riscossione in seguito all’impugnazione di un atto di accertamento può essere così riassunta:

- dopo la notifica dell’accertamento, trascorsi novanta giorni, saranno affidati ad Equitalia rispettivamente gli importi pari ad 1/3 della maggiore imposta, nessun importo invece in riferimento alle sanzioni;

- dopo la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, rispettivamente: per i due terzi o per l’ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi), stesso trattamento è riservato alle sanzioni;
- dopo la decisione della Commissione Tributaria Regionale, per il residuo ammontare determinato nella sentenza della CTR (D.Lgs 546/92).

A seconda dunque della fase in cui si trova il processo e quindi dell’entità della riscossione affidata ad Equitalia, il ricorso alla definizione agevolata potrebbe comportare o meno l’estinzione dello stesso.


L’eccezione - Caso diverso rispetto a quanto appenda detto è quello previsto dall’art 37-bis del D.P.R. 600-73 ,
ossia l’accertamento per contestare una violazione della norma in materia antielusiva, per effetto del quale “leimposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicemb re 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale”. Quindi in presenza di un accertamento avente ad oggetto la violazione di una norma in materia antielusiva fino alla pronuncia da parte della CTP non viene iscritto a ruolo alcun carico.
Proiettando tale situazione alla possibilità di optare per la definizione agevolata in presenza di una sentenza
sfavorevole al contribuente per effetto della quale l’ufficio richiede i 2/3 delle maggiori imposte e delle sanzioni
pretese presentando il modello DA1 il contribuente versa la maggiore imposta richiesta (nella misura di 2/3), ma non pagherà le sanzioni la cui riscossione è stata affidata all’Agente della riscossione in forza della sentenza (2/3).
Il giudizio in questo caso però continuerà per la parte corrispondente al carico non ancora affidato all’Agente della riscossione ossia l’ulteriore terzo collegato sia all’imposta che alle sanzioni residue. In caso di successiva
sentenza definitiva lo stesso contribuente sarà tenuto a versare le imposte e le sanzioni residue, ossia il terzo
rimanente. Qualora invece il giudizio vedrà soccombere lo stesso Ufficio tale ulteriore versamento non sarà da
effettuare ma il contribuente non potrà richiedere la restituzione di quanto versato per effetto del ricorso alla
definizione agevolata. Anche in caso di soccombenza parziale il giudizio proseguirà.
L’iscrizione a ruolo straordinaria – Ulteriore caso specifico può essere rappresentato dall’iscrizione a ruolo
straordinaria (art.15 bis D.P.R. 602/73) che trova applicazione in caso di fondato pericolo per la riscossione; gli
avvisi di accertamento diventano esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (60 gg) e devono espressamente riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli Agenti della riscossione. Tuttavia in presenza di fondato pericolo tali ulteriori trenta giorni non riconosciuti al contribuente che si vedrà iscrivere a ruolo l’intero carico oggetto di accertamento esecutivo. Supponiamo che in questo caso in presenza di intero carico iscritto a ruolo il contribuente decida di presentare ricorso avverso l’atto impositivo, ma dopo la presentazione dello stesso, decide di ricorrere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali; in questo caso la definizione agevolata riguarda l’intero carico e la sua definizione determinerà l’estinzione del processo probabilmente per intervenuta cessazione della materia del contendere (Art.46 D.Lgs 546/92). Stesso discorso può trovare giustificazione operativa laddove il giudizio ha ad oggetto una cartella esattoriale e non l’avviso di accertamento esecutivo per la quale l’iscrizione a ruolo ha ad oggetto anche in primo grado l’intero carico. Per i diversi gradi di giudizio va comunque verificata l’esito dello stesso fermo restando la valutazione del carico affidato ad Equitalia in forza delle diverse sentenze che potrebbero essere totalmente o parzialmente a favore del contribuente e dell’ufficio ricorrente per il quale si rimanda al passaggio sopra descritto in materia di violazione di norme antielusive.

Altre somme iscritte a ruolo in via definitiva - Vengono inoltre iscritti a ruolo in via definitiva i maggiori importi
contestati in forza dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (articoli 36-bis e ter Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972), comprese le sanzioni e gli interessi, anche in presenza di impugnazione delle stesse somme iscritte a ruolo. Supponiamo che proprio in questo caso il perfezionamento della definizione agevolata riguarda l’intero carico oggetto di un eventuale contenzioso; in presenza di una sentenza non definitiva favorevole al contribuente (che successivamente potrebbe essere riformata), in cui il debito è ancora iscritto a ruolo non essendo ancora intervenuto lo sgravio, il contribuente potrebbe ritenere opportuno ricorrere alla definizione agevolata; in questo caso l’Ufficio ricorrente non ha interesse a proseguire il contenzioso, ovvero il ricorso alla definizione costituisce causa di cessazione della materia del contendere.

Conclusioni - Possiamo affermare che il ricorso alla definizione agevolata determina la rinuncia al ricorso o la
cessazione della materia del contendere soltanto qualora la stessa definizione ha ad oggetto l’intero carico oggetto di giudizio, altrimenti lo stesso proseguirà per il carico residuo.

Tratto da Fiscal Focus