Giustizia civile e fallimentare: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Tra le principali novità, il provvedimento rinnova le procedure competitive nell’ambito del concordato preventivo, semplifica l’accesso al credito nelle crisi d’impresa e introduce requisiti più stringenti per i curatori fallimentari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 è stato pubblicato il testo del D.L. n. 83/2015 recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processualecivile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Il provvedimento, approvato martedì scorso in Consiglio dei Ministri, racchiude una serie di misure tese ad affrontare le diverse cause a monte della stretta creditizia.

In particolare, il decreto interviene in materia di procedure concorsuali (Titolo I), interventi in materia di procedure esecutive (Titolo II), proroga di termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico (Titolo III), introducendo una serie di modifiche significative in materia fallimentare e fiscale.

Per le banche perdite su crediti deducibili entro l’anno
Con riferimento novità in materia fiscale si segnala la modifica del regime di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione. Al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, si introduce infatti la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.
Limitatamente al periodo d’imposta 2015 la deduzione prevista dal provvedimento si limita al 75% con rinvio del restante 25% ai successivi esercizi. Sono sempre deducibili interamente le perdite realizzate mediante cessione dei crediti a titolo oneroso.
Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per gli anni 2015, 2016 e 2017, inoltre non si terrà conto né degli effetti della immediata deducibilità delle perdite/svalutazioni, né della rimodulazione dei rientri.
Sempre in materia fiscale l’articolo 24 del decreto cancella la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.

Più competitività nelle proposte di concordato
Un ampio capitolo del decreto è dedicato alle novità in materia fallimentare (concordato preventivo, finanza all’impresa in crisi, revocatorie, tempi di chiusura del fallimento).
Per quanto concerne le modifiche alla disciplina del concordato, si introduce la possibilità per il giudice fallimentare di stabilire l’apertura di un procedimento competitivo per la soddisfazione dei creditori in tutte le ipotesi in cui il piano di concordato preveda un’offerta da parte di un soggetto già individuato. Per i piani di concordato, inoltre, si introduce la possibilità per i creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, di presentare una proposta di concordato preventivo alternativa a quella dell’imprenditore.

Semplificato l’accesso al credito nella crisi d’impresa
Semplificazioni nell’accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti in stato di crisi. Si prevede infatti che le richieste di finanziamento da imprenditori che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo siano assistiti dal beneficio della prededuzione, previa presentazione al tribunale che documenti la necessità e la destinazione dei finanziamenti stessi per la prosecuzione del’attività d’impresa.
Il Tribunale potrà autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi.

Nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti
Il decreto introduce inoltre una nuova forma di accordo di ristrutturazione dei debiti accessibile da parte delle imprese esposte nei confronti di banche e intermediari finanziari per un ammontare non inferiore al 50% dell’indebitamento complessivo.
L’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.
Via libera anche all’introduzione di un’azione revocatoria semplificata per gli atti a titolo gratuito, in relazione ai quali i creditori potranno procedere a esecuzione forzata anche prima dell’ottenimento della sentenza declaratoria dell’inefficacia del’atto soggetto a revocatoria.

Requisiti stringenti per i curatori fallimentari
Tra le modifiche più significative alla legge fallimentare si segnalano gli interveti correttivi alla disciplina dei curatori fallimentari.
In primo luogo, per quanto concerne i requisiti per la nomina a curatore di cui all’art. 28 del RD 267/42, viene modificato l’arco temporale di cui al terzo comma: non possono essere nominati in qualità di curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori e chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i 5 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (attualmente è previsto in due anni), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Non potranno inoltre assumere l’incarico di curatore i soggetti che abbiano svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per lo stesso debitore.

In arrivo il portale unico delle vendite esecutive
Il decreto istituisce un nuovo portale unico delle vendite pubbliche, che conterrà gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. Il portale consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie superando l’attuale frammentazione.