Legge di conversione del D.L. n. 83/2015

L. N. 132/2015: pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 83/2015 recante misure urgenti in materia di procedure concorsuali e di giustizia

 

 

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 (Suppl. Ordinario n. 50), la Legge 6 agosto 2015, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

 La legge di conversione ha mantenuto la struttura del decreto-legge (cinque Titoli) ma, dopo le modifiche apportate dal Parlamento, gli originari 24 articoli sono diventati 34.

Il Titolo I, suddiviso in quattro Capi, è relativo ad interventi in materia di procedure concorsuali (artt. 1 - 11).
Il Titolo II, suddiviso in  due Capi, riguarda interventi in materia di procedure esecutive (artt. 12 - 15).
Il Titolo III reca disposizioni in materia fiscale (artt. 16 e 17).
Il Titolo IV riguarda la proroga di termini per l'efficienza della giustizia e reca disposizioni per il processo telematico nonché altre disposizioni in materia di giustizia (artt. 18 - 21-octies).
Il Titolo V reca disposizioni finanziarie, transitorie e finali (artt. 22 - 24).

Tra le novità, restando in tema di procedure concorsuali, segnaliamo quelle riguardanti il concordato preventivo, la nomina del curatore fallimentare, la chiusura della procedura.

Per quanto riguarda la nomina del curatore fallimentare si cambia ancora: con una modifica introdotta in sede di conversione, è stato escluso che possa svolgere l'incarico di curatore colui che ha, in qualsiasi tempo, concorso a cagionare il dissesto nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento, eliminando ogni riferimento temporale. Viene previsto, inoltre, che il curatore deve essere nominato tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi delle attività svolte.

Confermata la istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro verranno altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonchè l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

Il registro è tenuto con modalità informatiche e sarà accessibile al pubblico (art. 5).
Confermata l'introduzione, nella legge fallimentare, dell'art. 182-septies che integra - con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dettata dall'art. 182-bis. Sostanzialmente, si mira a togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.
La nuova disposizione prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito possa essere concluso se vi aderiscono creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non finanziari (artt. 9 e 10).

Con l'inserimento dell'art. 161-quater, viene dettata la disciplina delle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche. Tale pubblicazione viene di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche che dovranno essere adottate con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

La segnalazione degli avvisi di vendita sul portale dovranno essere inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato.
Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate (art. 14, comma 1, lette. c).

Con l'inserimento dell'art. 169-sexies si prevede la istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (art. 14, comma 1, lett. d).

Per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, viene prevista - con l'aggiunta dell'art. 18-bis al D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - la istituzione di un portale unico delle vendite pubbliche, che conterrà gli avvisi di tutte le vendite disposte dai Tribunali italiani, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali (art. 15). Il portale consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie superando l'attuale frammentazione.
Novità anche in materia di processo civile telematico (art. 19) e processo amministrativo telematico, la cui entrata in vigore è slittata al 1 gennaio 2016 (art. 20).

 

Notizia tratta da www.ateneoweb.com