Piani di pagamento a rate per i contribuenti che hanno debiti col fisco: così cambiano le regole per l'avviso bonario, l'adesione e conciliazione, il lieve inadempimento, le cartelle di Equitalia, l'imposta di successione.
Nuove regole per le richieste di pagamenti a rate da parte dei contribuenti che hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate o Equitalia (cosiddette rateazioni). Il nuovo decreto legislativo sulla delega fiscale ridisegna la mappa delle dilazioni a seconda del tipo di atto dal quale scaturisce il debito. Vediamo singolarmente tutte le ipotesi.
AVVISI BONARI PER LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI
Per somme fino a 5mila euro derivanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione e dai controlli formali si può chiedere di pagare in 8 rate trimestrali (attualmente sono 6).
Per somme superiori a 5mila euro, resta l’attuale limite di 20 rate trimestrali.
Le rate scadranno l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Entrata in vigore: per il controllo automatizzato delle imposte diritte e IVA, le nuove regole varranno dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014; per il controllo formale a partire dalle dichiarazioni dell’anno 2013; per le tassazioni separate dalle dichiarazioni per l’anno 2012; per le altre tassazioni separate dalle dichiarazioni relative all’anno 2013.
ADESIONE E MEDIAZIONE
Per somme superiori a 50mila euro si può chiedere di pagare in 8 o 16 (attualmente sono 12) rate trimestrali.
Entrata in vigore: la nuova regola varrà per tutti gli atti perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.
LIEVE INADEMPIMENTO
Non si decade dalla rateazione per “lievi inadempimenti” relativi a rate non versate di importo modesto a seguito di controllo da parte dell’agenzia delle Entrate.
Si ha “lieve inadempimento” in presenza di due condizioni:
– il ritardo non deve essere superiore a 7 giorni
– l’insufficiente versamento della rata deve rimanere entro una frazione non superiore al 3% del dovuto oppure a 10mila euro.
Entrata in vigore: per il controllo automatizzato delle imposte diritte e IVA, le nuove regole varranno dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014; per il controllo formale a partire dalle dichiarazioni dell’anno 2013; per le tassazioni separate dalle dichiarazioni per l’anno 2012; per le altre tassazioni separate dalle dichiarazioni relative all’anno 2013.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Si può dilazionare l’imposta di successione, previo versamento di un acconto del 20% dell’imposta liquidata, da pagare entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione. L’importo residuo può essere pagato in 8 rate trimestrali oppure 12 per gli importi superiori a 20mila euro.
La dilazione non è possibile se il debito è inferiore a 1.000 euro.
Il “lieve inadempimento” è previsto in 5 giorni e non 7.
Entrata in vigore: la nuova regola varrà per tutti gli atti perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.
CARTELLE DI EQUITALIA
La decadenza dalla reazione scatta dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (attualmente il limite è invece di 8).
Per somme superiori a 50mila euro documentare la temporanea situazione di difficoltà per le somme superiori a 50mila euro e la decadenza sarà con l’omesso pagamento di 5 rate e non più di otto.
Entrata in vigore: per le dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per i piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti.
NO DILAZIONE SE C’È UNA CAUSA
Non è possibile chiedere la rateazione per gli atti per i quali pende un contenzioso: come noto, infatti, in ipotesi di ricorso, il contribuente deve subito versare 1/3 o 1/2 dell’imposta in contestazione: su tali somme non si può chiedere la dilazione. L’unico modo per ottenerla è di attendere che gli importi passino alla competenza di Equitalia, ma con lo svantaggio di dover poi pagare aggio e interessi.
Notizia tratta da:www.laleggepertutti.it