Accertamento nullo se firmato dal dirigente illegittimo

Nulli gli accertamenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate con la firma dei dirigenti illegittimi e decaduti: la cartella esattoriale di Equitalia travolta perché è un atto consequenziale.

 

 

 

Dirigenti illegittimi e accertamenti fiscali nulli se provenienti dall’Agenzia delle Entrate: non si ferma la raffica di sentenze che libera il contribuente dalle richieste di pagamento avanzate dal fisco. Si unisce al coro delle interpretazioni favorevoli alla nullità assoluta degli atti provenienti dai 767 funzionari promossi senza concorso l’ennesima sentenza della CTR Lombardia [1]: la commissione tributaria di secondo grado dimostra di non interessarsi del differente orientamento mostrato – sebbene in un caso diverso (ma comunque simile) – dalla Cassazione e prosegue per la sua strada. E, dunque, vengono ribaditi i principi secondo cui:

– gli accertamenti fiscali firmati dai dirigenti illegittimi e decaduti sono nulli;

– si tratta di una nullità assoluta (o meglio, inesistenza), non sanabile neanche con il decorso del tempo: il che significa che la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche in secondo grado o in Cassazione;

– la nullità può essere fatta valere anche se sono decorsi i 60 giorni di tempo dalla notifica dell’atto illegittimo, e quindi sono scaduti i termini per impugnare l’accertamento;

– la nullità è talmente grave che può essere eccepita anche oralmente in udienza, senza bisogno di richiederla nell’atto di ricorso introduttivo;

– la nullità può essere rilevata d’ufficio anche dal giudice, senza bisogno che vi sia una eccezione sollevata, in tal senso, dal contribuente (che, per esempio, potrebbe essersene dimenticato o aver trascurato tale aspetto);

– la nullità, in quanto non sanabile, si ripercuote su tutti gli atti consequenziali del procedimento, quindi anche quelli di riscossione: con la conseguenza che la cartella esattoriale notificata da Equitalia è anch’essa nulla;

– la nullità della cartella può essere fatta valere anche se il contribuente non ha impugnato l’avviso di accertamento e questo perché, come detto, il tempo non può sanare un vizio così invalidante come quello dell’inesistenza.

La Commissione lancia anche un’accusa contro la trasparenza amministrativa dell’Agenzia delle Entrate che non avrebbe consentito al contribuente di accedere all’elenco dettagliato di tutti gli incarichi dirigenziali coinvolti nella dichiarazione di illegittimità costituzionale, “con nomi” scrivono i giudici, “e magari anche curricula completi di retribuzione, come prevede la legge”.

 

Milano ha fatto da apripista nella saga dei “dirigenti decaduti” dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando per prima la nullità degli atti da loro sottoscritti, dopo lo scalpore della pronuncia della Corte costituzionale [2] che li ha “appiedati”. Dopo il via libera in commissione Bilancio all’emendamento del disegno di legge di conversione del dl 78/2015, finalizzato a risolvere la questione sui dirigenti decaduti, sarà possibile adottare deleghe temporanee ai funzionari con almeno cinque anni di esperienza, in attesa dei nuovi concorsi da bandire entro il 31 dicembre 2016.

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato, tra le altre cose, l’illegittimità della norma [3] che, per tutti questi anni, ha permesso ai funzionari privi della relativa qualifica di accedere, senza aver superato un concorso, al ruolo di dirigenti e firmare gli avvisi di accertamento, atti che ora vengono considerati tutti nulli proprio perché tali funzionari sono stati spodestati dalle loro funzioni. E anzi, i giudici milanesi li chiamano addirittura “usurpatori” di funzioni pubbliche per aver eluso la regola del concorso pubblico per ottenere una promozione.

In buona sostanza, ciò che afferma il collegio è che il “surrettizio conferimento di incarichi dirigenziali pubblici a persone di fiducia è assolutamente inapplicabile a un ente pubblico non economico”. Ciò che vuol mettere in evidenza la Corte costituzionale è che “per delegare individualmente un funzionario a sottoscrivere validamente un atto attribuito alla competenza di un ufficio dirigenziale sarebbe pretestuoso ritenere necessario prima promuovere costui a dirigente; diverso è il caso di deleghe impersonali, conferibili solo a chi sia legittimamente preposto a quell’ufficio, e quindi, se l’ufficio è di livello dirigenziale, il relativo preposto deve essere dirigente”.

 

Recentemente, con la Conversione in legge del decreto sugli enti territoriali [4], è stato stabilito che “in relazione all’esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva, con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area”; in questo modo è stato risolto “l’urgente necessità di disciplinare il conferimento di deleghe facendo proprio il pensiero della Consulta di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale fino a quel momento esercitato soprattutto in via impersonale”. Ma questo non toglie la nullità degli accertamenti sino ad oggi notificati.

 
[1] CTR Lombardia sent. n. 3699/15.

[2] C. Cost. sent. n. 37/2015.

[3] Art. 8, comma 24, del Dl 16/12 (disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento).

[4] Dl n. 78/2015.

 

Articolo tratto da: La legge per tutti