Le Sezioni Unite sull’impugnabilità del ruolo

Sezioni Unite Civili della Cassazione, sentenza pubblicata il 2 ottobre 2015

 

 

 

È ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e di cui il contribuente ha avuto conoscenza grazie all'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta da Equitalia.
Lo hanno chiarito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19704/2015.

Precisamente il collegio esteso ha enunciato il seguente principio di diritto:
- “è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

La CTR della Puglia, in sede di rinvio, dovrà tenere conto del suddetto principio nel decidere il caso di una SAS che ha impugnato una cartella di pagamento per IVA e sanzioni.

La società ha proposto ricorso deducendo di aver appreso dell’esistenza della cartella solamente grazie all’estratto di ruolo rilasciato, su sua richiesta, dalla competente concessionaria della riscossione.

L’adita CTP di Bari, ritenendo che il ricorso riguardasse solo formalmente la cartella, mentre in realtà l’opposizione riguardava l’estratto di ruolo, respinse l’impugnazione ritenendo che tale documento fosse un “atto interno dell’Agente della riscossione”, non rientrante tra quelli tassativamente indicati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92. Successivamente la CTR della Puglia confermò la decisione del primo giudice. Dal che il ricorso per Cassazione che è stato assegnato alla Sezione VI-T, la quale ha ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 16055/2014) in virtù del contrasto giurisprudenziale – ora ricomposto – circa l’autonoma impugnabilità del ruolo.

In un passaggio delle articolate motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite si legge che l’impugnazione della cartella per mancanza di (valida) notificazione proposta non unitamente all’impugnazione dell’atto successivo notificato non comporta un aggravio del contenzioso se si considera che l’impugnazione della cartella, ancorché “ritardata”, interverrebbe in ogni caso al momento della notifica dell’atto successivo, mentre la proposizione “anticipata” di essa potrebbe evitare l’emissione e la notifica (quindi l’impugnazione) dell’atto successivo e perciò indurre un possibile effetto deflattivo. Anche a voler paventare un modesto incremento del contenzioso, ciò non potrebbe comunque giustificare una compressione del diritto alla tutela giurisdizionale consistente nel posticipare la possibilità di accesso a essa a un momento successivo al sorgere dell’interesse ad agire e perciò a un momento in cui è possibile che alcuni effetti lesivi dell’atto si siano già prodotti.