Opposizione alla cartella di Equitalia entro 20 giorni

Opposizione agli atti esecutivi se la contestazione attiene a vizi di forma della cartella, come la mancanza di motivazione o di indicazione degli interessi o della firma del responsabile del procedimento.

 
 
 

Quando si impugna la cartella esattoriale di Equitalia per vizi di natura formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell’indicazione del responsabile del procedimento, il contribuente deve proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa. E questo perché, quando si ricorre per vizi formali, si applicano le norme del codice di procedura civile che prescrivono, in tali casi, il rimedio della cosiddetta “opposizione agli atti esecutivi”, sottoposta a termine di decadenza di 20 giorni. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent. 21080/20159).

 
 
L’opposizione agli atti esecutivi – afferma la Suprema Corte – con cui si fanno valere i vizi di forma dell’atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale – è regolamentata dalla legge con rinvio al codice di procedura civile che prevede, in tali casi, che l’opposizione debba essere esperita, prima dell’inizio dell’esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, che contiene un estratto del ruolo.
 
 
 
Diverso il caso in cui si voglia far opposizione contro la sostanza della cartella per vizi di sostanza: si pensi al caso in cui gli importi non sono dovuti perché già pagati o perché il debitore è un altro soggetto o perché la cartella è stata interessata da uno sgravio o ancora se l’atto prodromico è nullo. In tal caso i termini ritornano ad essere quelli ordinari di 60 giorni dall’atto.
 
 
 

Nel caso di nullità assoluta o inesistenza, un recente orientamento della Cassazione (Cass. sent. n. 18448/2015) ha chiarito che, anche in tali casi, il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica in quanto in materia tributaria non si applicherebbero le regole del diritto civile (secondo cui, invece, la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento, senza limiti di tempo).

 
 
 
Di recente, la Cassazione (Cass. sent. n. 20984/2015) ha chiarito che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
 
 
 
Da ultimo bisogna segnalare l’importante apertura delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. sent. n. 19704/2015), avvenuta di recente, secondo cui il contribuente può impugnare una cartella non notificata validamente o mai notificata, anche se ne prende conoscenza solo attraverso l’estratto conto della sua posizione debitoria richiesto allo sportello di Equitalia, senza dover attendere un atto d’intimazione.
 
Insomma, si può ricorrere anche solo contro l’estratto di ruolo di Equitalia anche se non rientra tra gli atti che la legge dichiara essere impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.
 
In questo modo le Sezioni unite hanno posto fine a un contrasto giurisprudenziale sorto sull’ammissibilità o meno dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
 
 
 
La lettura restrittiva di questa norma, prima di questo intervento delle Sezioni unite, comportava per il contribuente l’impossibilità di opporsi a una indicazione di debito nell’estratto di ruolo del quale non aveva mai avuto conoscenza attraverso la notifica di una cartella. Con la conseguenza che, per fare ricorso, questi doveva attendere un pignoramento, un’ipoteca o un fermo. Invece oggi il cittadino potrà portare l’estratto di ruolo dal giudice, come prova, e chiedere che dalla sua posizione venga cancellato quel dato debito in quanto mai notificato correttamente.
 
Tratto da: La legge per tutti