Come togliere fermo o pignoramento sul mezzo di lavoro

Fermo auto di Equitalia o pignoramento sui beni strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o di impresa: i limiti all'esecuzione forzata, l'istanza di sospensione, l'opposizione all'esecuzione.

I mezzi di lavoro, ossia le automobili e gli altri beni strumentali necessari all’esercizio dell’attività imprenditoriali o alla professione, possono essere pignorabili solo fino a massimo un quinto e sempre a condizione che il creditore non abbia trovato altri beni utili per il pignoramento. Per i veicoli, poi, sussiste il divieto di fermo amministrativo da parte di Equitalia: in tal caso, il fermo si può evitare già rivolgendosi allo sportello dell’Agente della riscossione e dando dimostrazione che il bene serve per l’attività lavorativa.

Il pignoramento dei beni strumentali all’attività lavorativa
Il codice di procedura civile [1] stabilisce che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati a due condizioni:
– nei limiti massimi di un quinto
– e sempre che non vi siano altri beni da pignorare che possano garantire la soddisfazione del creditore attraverso la loro vendita.
Tali limiti non valgono se il debitore è una società in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Questo significa, in termini pratici, che l’ufficiale giudiziario, prima di pignorare un mezzo di lavoro, deve verificare se, all’interno dell’azienda, vi siano beni diversi da quelli strumentali da asportare ed il cui ricavato da un’eventuale asta sia sufficiente a soddisfare il creditore.

Nel caso in cui il creditore proceda ugualmente a pignorare oltre tali limiti i beni strumentali all’attività e/o al lavoro, il debitore dovrà effettuare una opposizione all’esecuzione forzata [2].

Il pignoramento di strumenti, oggetti e libri utilizzati nello svolgimento di attività lavorativa è in concreto di difficile applicazione perché presuppone che il debitore abbia a disposizione una pluralità di beni analoghi che non sempre si riscontra in un’attività lavorativa, con la conseguenza che in presenza di un unico bene dello stesso genere (ad esempio uno specifico macchinario) indispensabile per il processo lavorativo questo è impignorabile.
Inoltre, in presenza di altri beni, l’ufficiale della riscossione deve pignorare questi e solo se il loro valore non è sufficiente rispetto al debito, può pignorare, nei limiti di 1/5 del loro valore, quelli indispensabili all’attività.

Secondo alcuni giudici non sono pignorabili gli automezzi strumentali all’attività aziendale, se sussiste il pregiudizio della capacità di produzione del reddito, come motivo della mancata verifica della prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro [3].

Nel caso in cui a effettuare il pignoramento mobiliare sia Equitalia e non un qualsiasi altro creditore privato è prevista una deroga: il limite del quinto si applica anche per i debitori costituiti in forma societaria o laddove nell’attività del debitore risulti una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Nel caso di pignoramento di uno di questi beni:
– l’ufficiale della riscossione li affida in custodia sempre al debitore;
– il primo incanto deve essere effettuato non prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento;
– il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Il fermo auto
Il fermo amministrativo di beni mobili è una misura cautelare che Equitalia può adottare al fine di garantire la riscossione di crediti scaduti.
Si tratta di misura finalizzata alla successiva espropriazione ma, diversamente da quanto accade per l’ipoteca, non è obbligatorio e dunque l’Equitalia potrebbe procedere direttamente al pignoramento dei medesimi beni ed è pertanto svincolata dalla fase esecutiva vera e propria, rappresentando una misura cautelare provvisoria.

Il fermo è una misura cautelativa ed anticipatoria degli effetti espropriativi dell’esecuzione, utilizzabile con maggior facilità rispetto alle altre misure poiché, essendo necessaria soltanto l’annotazione del vincolo sui pubblici registri (per le auto, il PRA), permette a Equitalia di attivarsi anche e soprattutto nel caso in cui i beni siano irreperibili.

La richiesta di rateazione del fermo non sospende il fermo, ma per la sua cancellazione è necessario corrispondere l’ultima rata.

Con riferimento al fermo auto di Equitalia, in caso di contribuente che esercita attività di impresa o professione può impedire l’iscrizione del fermo dimostrando che il veicolo che l’Agente della riscossione intende sottoporre a fermo è strumentale alla propria attività d’impresa o professionale (ad esempio, l’escavatore per un’impresa edile o l’autovettura per l’agente di commercio). Il contribuente deve provvedervi entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva; detto termine non dovrebbe essere perentorio tuttavia, secondo autorevole dottrina, la dimostrazione tardiva sarebbe priva di effetti, salvo ritenere che Equitalia possa cancellare il fermo già iscritto.
Si ritiene che la strumentalità debba essere valutata in base alle disposizioni delle imposte sui redditi (essendo assente una tale nozione nelle disposizioni del c.p.c. in tema si espropriazione), considerando tali (in via generale) quelli utilizzati e necessari per lo svolgimento dell’attività e regolarmente iscritti in contabilità.

In dottrina si considera tuttavia la possibilità di una valutazione sostanziale, svincolata dalle risultanze contabili cosicché, ad esempio, l’unica autovettura dell’idraulico utilizzata per recarsi dai clienti dovrebbe comunque essere considerata strumentale, anche se non riportata nei registri contabili mentre potrebbe non esserlo l’autovettura del professionista che svolge prevalentemente l’attività nel proprio studio o nell’abitazione.

I beni strumentali che possono considerarsi non soggetti a fermo non corrispondono necessariamente con i beni indispensabili all’esercizio dell’attività del debitore per i quali vige il limite di pignorabilità; pertanto beni non assoggettabili a fermo potrebbero comunque essere pignorati.

Se l’attività d’impresa o la professione non sono esercitate abitualmente i beni strumentali dovrebbero essere assoggettabili a fermo.

Come dimostrare la strumentalità del bene: la prova
Sia nel caso di pignoramento che nel caso di fermo auto, la dimostrazione della strumentalità del mezzo all’attività professionale, lavorativa o imprenditoriale consente di ottenere la cancellazione della misura.

Sarà bene evitare errori sia in sede di intestazione del mezzo (rigorosamente in capo al soggetto giuridico che svolge l’attività lavorativa, la società o qualsiasi altra persona giuridica), che in sede di registrazione al PRA (ove va indicato se il mezzo è per uso trasporto persone, merci, ecc.). È chiaro che, proprio in base al tipo di attività svolta dall’azienda, il giudice valuterà la strumentalità del mezzo. Per cui se è normale che per un agente di commercio il mezzo registrato per trasporto persone possa essere strumentale all’attività, non è detto che lo sia, per esempio, per una ditta che fa riparazioni auto, con una propria officina stabile e localizzata. In questo caso, la giustificazione che il mezzo serva per lo spostamento dell’imprenditore, al fine di raggiungere il posto di lavoro, non potrà essere ritenuta accettabile. La strumentalità del bene, infatti, va valutata in relazione all’attività e non all’imprenditore. Così anche per le professioni: se per un medico il mezzo può essere considerato come indispensabile per le situazioni di urgenza, potrebbe non essere considerato tale per un ingegnere che abbia lo studio a pochi chilometri da casa, facilmente raggiungibile a piedi.

In ogni caso, a seconda del criterio di valutazione della strumentalità dipende anche la prova che il contribuente è chiamato a fornire in proposito; potrebbe essere sufficiente esibire la relativa documentazione contabile, o la diversa documentazione richiesta dal regime contabile semplificato di riferimento oppure una più ampia documentazione tesa a dimostrare l’effettivo utilizzo e la necessità del bene per lo svolgimento dell’attività.

L’istanza di sospensione a Equitalia
Nel caso di fermo auto sul bene strumentale, il contribuente-debitore può chiedere l’immediata sospensione della misura presentando (tramite raccomandata, fax o anche in via telematica) all’AdR, una dichiarazione e la relativa documentazione.

Nel caso invece di pignoramento è più probabile che sia necessario instaurare un giudizio di opposizione all’esecuzione [2].


[1] Art. 515 co. 3, cod. proc. civ.
[2] Art. 615 cod. proc. civ.
[3] CTR Lombardia sent. n. 131/2013.

 

Articolo tratta da: La Legge per tutti