Piano del consumatore per cancellare i debiti

I chiarimenti della Cassazione sul piano di ristrutturazione da sovraindebitamento: l’accordo con i creditori vale solo per debiti contratti per bisogni personali e non legati all’impresa.

 
 
C’è sempre un’ultima spiaggia per chi ha troppi debiti e non riesce a pagare: il consumatore sopraffatto da rate, bollette e scadenze può sempre ricorrere alla procedura di “ristrutturazione da sovraindebitamento”. La legge del 2012 [1] consente infatti di chiudere con un “saldo e stralcio”, guidato dal giudice, tutte le pendenze con i creditori, sia che questi diano il loro consenso (cosiddetto accordo con i creditori) sia, invece, senza (cosiddetto piano del consumatore).
Non a caso è stata battezzata “legge salva suicidi”, proprio per riconoscere a tale istituto il carattere di “ultima spiaggia”, per evitare il default della famiglia. La normativa, infatti, si applica a tutti coloro che non possono fallire e, così, “purgarsi dei propri debiti”. Difatti, se l’imprenditore dopo il fallimento può ottenere una sorta di “riabilitazione” e ricominciare da capo, il consumatore – ossia la persona fisica non titolare di attività economica – si porta dietro i debiti fino alla fine. Con la legge “sala suicidi”, invece, si dà anche a tali soggetti la possibilità di iniziare una seconda vita.
 
 
Cosa prevede la procedura
 
La composizione della crisi può realizzarsi attraverso gli strumenti della proposta di accordo ai creditori o il cosiddetto piano del consumator
La procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con almeno il 60% dei creditori. In tal caso, i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo restano comunque vincolati all’intesa raggiunta.
Relativamente al piano del consumatore, non è invece richiesta l’adesione dei creditori: qui il debitore fa una proposta al Tribunale che la valuta sulla base della convenienza e della meritevolezza del soggetto interessato.
La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
 
Le modalità di avvio della proposta di accordo
 
Il debitore in stato di sovraindebitamento ha dunque la possibilità di “proporre ai creditori, con l’ausilio degli organi di composizione della crisi (si può trattare anche di un professionista) un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
I creditori possono, dunque, essere frazionati in classi, come avviene nel concordato preventivo.
 
 
 
Le modalità di avvio del piano del consumatore
Il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (si può trattare anche di un professionista) un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
I soggetti che intendono avvalersi della procedura depositano la proposta di accordo o di piano presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza o della sede principale dell’azienda.
 
La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
 
Insieme alla proposta il debitore deve depositare “l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione della fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.”
Qualora svolga attività d’impresa, il debitore è tenuto, altresì, a depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, corredate da dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.
Il consumatore è invece tenuto ad allegare alla proposta di piano una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:
 
“a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
 
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
 
d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.”.
 
 
Pendenze fiscali
 
Per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, per l’IVA e per le ritenute operate e non versate la proposta di accordo può prevedere soltanto la dilazione del pagamento; la proposta di accordo o di piano, non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del Tribunale, va presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’Agente della riscossione e agli Uffici fiscali.
Da tali norme si desume che nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento è possibile proporre anche il pagamento dilazionato o ridotto (ad esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, dell’IVA e delle ritenute) dei crediti tributari.
 
 
 
Omologazione dell’accordo con i creditori
 
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti, fissa immediatamente con decreto l’udienza.
Tra il giorno del deposito” della proposta “e l’udienza non devono decorrere più di sessanta giorni”.
Nel caso in cui la proposta preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il Giudice ordina la trascrizione del decreto, “a cura dell’organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti”.
Infine, il Giudice ordina che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore”.
Ai fini dell’omologazione, il Giudice è chiamato ad effettuare una verifica preliminare circa la fattibilità del piano e l’insussistenza di atti di frode.
Le adesioni dei creditori, espresse mediante dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, devono giungere all’organismo di composizione della crisi anche per telegramma o raccomandata a/r o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima dell’udienza. In caso di mancata dichiarazione da parte dei creditori, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.
Tutti i creditori, privilegiati o chirografari, hanno diritto di aderire all’accordo e, ai fini dell’omologazione, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Inoltre, i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento “non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
La produzione di effetti dell’accordo cessa di diritto qualora il debitore non esegua “integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
 
 
 
Omologazione del piano del consumatore
 
Il Giudice – dopo aver verificato la fattibilità del piano, la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, “nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo,” – dispone l’omologazione “quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Per il piano non è richiesto il consenso dei creditori e, dunque, il Giudice fonda le sue valutazioni sulla idoneità, sulla fattibilità del piano e sulla condotta tenuta dal soggetto interessato.
In presenza di contestazioni sulla convenienza del piano, il Giudice procede all’omologazione “se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
 
 
 
I chiarimenti della Cassazione
La Cassazione  ha chiarito l’ambito di applicazione soggettiva di tale istituto. Il piano del consumatore, con cui è consentito al debitore di concludere un accordo anche senza il consenso dei creditori – si legge in sentenza – è valido solo per le persone fisiche, siano esse imprenditori o professionisti. Ma può riguardare soltanto debiti dell’insolvente che riguardano beni strettamente personali e non incideranno sull’attività d’impresa o professionale.
 

È consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: con la conseguenza che la persona fisica che abbia contratto “obbligazioni composite” può solo accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi o a quella di liquidazione.