Notifica cartelle: relata necessaria anche per le raccomandate

Equitalia: la relata di notifica è necessaria anche se la cartella di pagamento viene notificata attraverso la raccomandata a.r

 

 

Anche se notificata a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno, l’originale della cartella di pagamento deve contenere sempre la relata di notifica: diversamente scatta la nullità (o meglio, l’inesistenza) della notifica stessa e il contribuente nulla deve a Equitalia. È questo l’orientamento espresso dal Giudice di Pace di Taranto con una recente sentenza.

 

La relata di notifica è una sorta di relazione, un verbale che l’ufficiale notificante scrive ed in cui dettaglia tutte le operazioni da questi svolte nel compiere la notifica stessa, comprese le relative date.

 

La notifica della cartella di pagamento segue, in generale, le regole del codice di procedura civile, ivi comprese quindi quelle sulla compilazione della relata di notifica. La legge  per le notificazioni di atti a mezzo posta stabilisce che l’agente notificatore (Equitalia) nel momento in cui provvedere alla notifica delle cartelle di pagamento, può avvalersi del servizio postale. A tal fine deve rispettare i seguenti adempimenti:

 

– compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo, indicando l’ufficio postale da cui parte;

 

– apposizione della propria firma sulla relata di notifica ;

 

– inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione ;

 

– compilazione dell’avviso di ricevimento ;

 

– consegna della busta all’ufficio postale .

 

Anche la Cassazione  ha stabilito la necessità che la relata di notifica indichi tutti i predetti elementi, in assenza dei quali la notifica è inesistente. In particolare, secondo la giurisprudenza, la semplice spedizione della raccomandata a.r. non è sufficiente per garantire la correttezza delle operazioni precedenti la spedizione e, quindi, per considerare corretta la notifica della cartella di pagamento senza che sia stata compilato la relata di notifica della cartella stessa prima di consegnarla all’ufficio postale nel plico da spedire al contribuente. L’Ufficio postale può solo certificare la spedizione della raccomandata e non può sostituire la relata di notifica sull’atto che deve essere esclusivamente certificata da un Pubblico Ufficiale designato, quale ufficiale giudiziario: e ciò a garanzia del contribuente e della correttezza del procedimento amministrativo di notifica. Pertanto, se Equitalia non redige la relata non rispetta il codice di procedura civile determinando in tal modo la nullità non sanabile della notifica.