Se la cartella di Equitalia la ritira un’altra persona

Che succede se la raccomandata viene ritirata da un altro soggetto convivente o dal portiere: la validità della notifica richiede l’invio di un’ulteriore raccomandata.

 

 

 

Le cartelle di pagamento di Equitalia possono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento: e su questo non ci piove, almeno secondo la Cassazione (di tanto in tanto sconfessata da qualche giudice di primo grado). Se il postino non trova il destinatario, può comunque effettuare la notifica consegnando la cartella ad uno dei soggetti di seguito indicati in ordine tassativo:


– a persona di famiglia (parente o anche affine ) o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace;


– in mancanza, al portiere dello stabile;


– in mancanza anche del portiere, ad un vicino che accetti di riceverlo.

 

Nel caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale deve dare atto nella relata, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto.

 
 
Le persone di famiglia a cui si può consegnare la cartella

La Cassazione ha chiarito, a più riprese, a quali “persone di famiglia” può essere consegnata la cartella affinché la notifica possa essere considerata valida. In particolare il postino può affidare il plico a:

 

– parenti o affini non componenti del nucleo familiare la cui presenza in casa (del destinatario) non sia solo occasionale e temporanea;

 

– persona di famiglia non convivente ;

 

– suocera anche non convivente ma residente nello stesso stabile del destinatario ;

 

Al contrario è stata ritenuta nulla la notifica a persona non legata al destinatario da rapporti di parentela, di affinità o di servizio, né convivente anche se tale persona è stata trovata nell’abitazione del destinatario .

 

 
La seconda raccomandata (CAN)

Nel caso in cui il postino consegni la cartella di pagamento a persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, o da un vicino, Equitalia deve inviare al destinatario effettivo una seconda raccomandata (senza ricevuta di ritorno) detta C.A.N. (acronimo che sta per Comunicazione di Avvenuta Notifica). Con tale comunicazione lo informa di aver consegnato la cartella a un soggetto differente da lui, di cui gli indica nome e cognome, dimodoché il contribuente possa farsi consegnare la cartella (qualora ciò non sia già avvenuto).

Senza l’invio del C.A.N., la notifica è nulla. Tuttavia il contribuente che impugni la cartella per tale motivo sana il vizio, perché ammette implicitamente di aver avuto conoscenza della notifica. Così, l’unico modo per contestare il mancato invio del C.A.N. è di attendere il successivo atto di Equitalia (un pignoramento, un fermo, ecc.) e impugnare quest’ultimo per mancata notifica della cartella di pagamento a monte.

 
 
La notifica al portiere

La notifica diretta, da parte di Equitalia, delle cartelle di pagamento al portiere dello stabile è valida anche senza l’invio di ulteriore raccomandata di avvenuta notificazione. Questo orientamento è stato precisato dalla Cassazione qualche giorno fa . Con la stessa pronuncia la Corte ha altresì ribadito, ancora una volta, che la notifica della cartella può avvenire anche con la raccomandata a.r. di Poste Italiane, con consegna diretta, da parte di Equitalia della cartella all’ufficio postale.

 

Equitalia può provvedere alla notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto.