EQUITALIA: L’IPOTECA VA CANCELLATA SE IL CONTRIBUENTE NON HA LA POSSIBILITÀ DI DIFENDERSI

La Corte di Cassazione con sentenza n.3783 ha statuito che è nulla l’ipoteca se al debitore non è stato garantito il contraddittorio preventivo.

 

 

Equitalia, nel momento in cui procede a notificare una cartella esattoriale o ad iscrivere un ipoteca giudiziale deve sempre fare in modo di rispettate una serie di garanzie in favore del cittadino proprio per permettergli il diritto di difendersi. Viceversa ove tale diritto di replica risulta pregiudicato o risulti essere venuto meno, tutti gli atti posti in essere da Equitalia o le cartelle notificate devono ritenersi viziati e quindi nulli. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato infatti l’inattaccabile principio di diritto secondo cui l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale del cittadino comporta sempre la nullità dell’iscrizione ipotecaria. Da ciò ne consegue che da una parte la Suprema Corte ha abbracciato un interpretazione favorevole al contribuente, dall’altra ha sottolineato che la violazione del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo comporta la perdita da parte di Equitalia di ogni pretesa nei confronti del contribuente.

 

Nullità dell’iscrizione d’ipoteca senza contraddittorio
Il caso da cui trae origine la sentenza della Corte di cassazione ha riguardato un contribuente che si è visto iscrivere un ipoteca sulla sua casa senza prima ricevere la comunicazione del preavviso di ipoteca con cui gli si dè 30 giorni di tempo per scegliere se pagare e quindi saldare il suo debito. Il contribuente ha perciò deciso di rivolgersi ai giudici del Tribunale merito che gli hanno dato ragione. Egli ha lamentato che proprio perché egli non aveva ricevuto un preavviso di ipoteca, allo stesso era stata preclusa la possibilità sia di presentare ad Equitalia contestazioni o osservazioni sia pagare il debito entro i 30 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento. Anche i giudici della Corte di Cassazione, ai quali fa ricorso Equitalia, hanno confermato le sentenze dei colleghi di merito. Gli ermellini precisano infatti che proprio gli articoli 41,47,48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e poi anche l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (statuto dei contribuenti) con riferimento alle verifiche fiscali ricordano che deve essere sempre salvaguardato il diritto alla partecipazione al procedimento della parte più debole. I giudici della cassazione hanno quindi statuito che correttamente hanno proceduto colleghi di merito a dichiarare la nullità dell’iscrizione ipotecaria, anche perché ad essi spetta sempre il compito di verificare se siano state rispettate tutte le garanzie in favore del cittadino. Insindacabile deve dunque ritenersi la loro decisione di rigettare il ricorso di Equitalia, che aveva cercato di evidenziare che per la regolarità dell’iscrizione ipotecaria non era necessario la notifica di un intimazione di pagamento, trattandosi di un atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata. Ad Equitalia dunque non resta che procedere alla cancellazione della misura cautelare proprio perché era tenuta a rispettare l’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione d’ipoteca.( Corte di Cassazione sentenza n. 3783 del 26.02.2016.).