Blocco auto: come togliere il fermo amministrativo

Ricorsi contro la cartella di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo: le difese del contribuente per poter tornare a circolare con l\'automobile sottoposta a blocco

Se hai ricevuto il fermo amministrativo di Equitalia sull’auto una cosa è certa: non puoi più circolare con quel mezzo né puoi rottamarlo. Per indorarti la pillola, lo Stato ha previsto che, durante il periodo in cui l’auto è sottoposta al blocco, non è dovuto il bollo. In teoria sarebbe anche possibile vendere l’auto, ma l’acquirente la prenderebbe con tutto il fermo e il relativo divieto di circolazione: e chi mai è interessato a comprare un veicolo che non può mettere su strada?

Non resta dunque che comprendere come togliere il fermo amministrativo nel più breve tempo possibile.

 

In questa scheda analizzeremo tutti i possibili sistemi legali che è possibile praticare. Di altri, attualmente, non ne esistono.

 

 

La cartella di pagamento di Equitalia

Partiamo da un punto fisso: se c’è il fermo, vuol dire che hai un debito con Equitalia, o meglio con lo Stato, una pubblica amministrazione o un ente locale, e che tale debito non è stato ancora pagato. Di questo debito devi essere stato informato con due differenti notifiche:

 

– quella con la richiesta di pagamento inizialmente spedita dall’ente creditore (per es. la diffida della Regione per il bollo auto; la multa della polizia; l’accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc.);

– quella della successiva cartella di pagamento di Equitalia.

 

Ne caso in cui non sia avvenuta la prima delle due notifiche, hai 60 giorni di tempo dal ricevimento della cartella di Equitalia per contestare ciò. Ma, se hai già ricevuto il fermo, questo termine è di certo già scaduto.

Invece, se hai ricevuto il fermo auto, ma mai la cartella di pagamento, puoi presentare un’opposizione al giudice competente (secondo le regole che illustreremo più in là).

 

Se, infine, la cartella è stata notificata correttamente, il fermo può giungere in qualsiasi momento, anche dopo 1 anno dalla notifica della cartella medesima, sempre che non sia intervenuta la prescrizione dei crediti. Se, infatti, la cartella è “scaduta” (il termine corretto è “prescritta”), il fermo (e qualsiasi altro tipo di provvedimento) è illegittimo.

Per verificare se la cartella è prescritta, è necessario che dalla data della sua notifica a quella in cui ti è stato consegnato il preavviso di fermo non sia decorsi i termini di legge che sono:

 

– 5 anni per tributi locali come Imu, Tari, Tasi, Tosap;

– 10 anni per Iva, Ilor, Irpef e altre imposte (per l’Irpef tuttavia si registra un recente orientamento della Cassazione che riduce la prescrizione a 5 anni);

– 5 anni per multe;

– 5 anni per contributi previdenziali Inps e Inail;

– 3 anni per il bollo auto (si inizia a contare dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento);

– 10 anni per canone Rai.

 

 

Il preavviso di fermo amministrativo

Un secondo modo per opporti al fermo amministrativo è quello di verificare se hai ricevuto il preavviso di fermo: si tratta di una intimazione che Equitalia deve inviarti con raccomandata a.r. non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ed almeno 30 giorni prima dell’eventuale iscrizione del fermo amministrativo. In buona sostanza, tra la data di ricevimento del preavviso di fermo e il successiva iscrizione al PRA del blocco dell’auto deve decorrere almeno 1 mese. La legge indica solo il termine minimo (appunto 30 giorni), ma non quello massimo; in teoria, quindi, sarebbe anche possibile che il fermo giunga dopo diversi mesi dal preavviso, sebbene un’ipotesi del genere potrebbe essere oggetto di contestazione.

 

Perché il preavviso di fermo possa essere valido deve indicare non solo il debito dovuto, ma anche le singole causali ossia le cartelle di pagamento non saldate cui esso si riferisce.

In particolare, la comunicazione deve contenere:

 

– l’identificazione del bene o dei beni fermati (tipologia del bene e ad es. per i veicoli, marca, modello, targa);

– il prospetto degli atti impositivi alla base dell’iscrizione;

– le somme per le quali si procede;

– il termine entro il quale si può proporre opposizione e l’autorità a cui proporla;

– il responsabile del procedimento.

 

È rilevante l’indicazione degli atti impositivi e l’importo totale per cui si procede, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge.

 

Attenzione: dopo il preavviso di fermo non ti verrà notificato più nessun atto. Questo significa che potresti trovarti – come già molti altri contribuenti in passato – a scoprire del fermo solo perché la polizia ti ha fermato per strada. Devi fare molto attenzione, perché, in caso di circolazione con mezzo sottoposto a fermo, scatta la confisca del mezzo, una multa fino a 3.086,00 euro e un procedimento penale. Di tanto abbiamo parlato già in “Fermo auto: ora si rischia anche il penale”.

 

 

I 30 giorni di tempo per fare contestazioni

I trenta giorni di tempo che ti dà il preavviso di fermo servono per poter eventualmente correre ai ripari optando per una delle seguenti strade:

 

pagare;

– richiedere la rateazione del debito (v. dopo);

– dimostrare a Equitalia che l’auto ti serve per il lavoro o la professione (v. dopo);

– sollevare eventuali contestazioni come, ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito in data anteriore, la mancata notifica della cartella, ecc.

Tali contestazioni vanno presentate a Equitalia, ma è necessario metterle per iscritto e che di ciò rimanga traccia. Diversamente, infatti, potresti non avere alcuna risposta. Le difese andranno quindi spedite a mezzo di raccomandata a.r., con posta elettronica certificata (cosiddetta PEC) o con un normale foglio di carta esente da bolli, presentato allo sportello di Equitalia, avendo cura di farsi rilasciare un’attestazione di avvenuto deposito su una copia della lettera stessa.

 

 

Se paghi

Se il debitore versa le somme dovute entro il termine di 30 giorni, Equitalia non può iscrivere il fermo e nessuna spesa può essere addebitata al contribuente (salvo quelle della notifica del preavviso).

Diversamente, Equitalia decorso questo termine procederà senza ulteriori comunicazioni all’iscrizione del fermo.

 

 

Se l’auto ti serve per il lavoro o la professione

Fornendo la prova che l’auto è l’unica di cui tu disponi e che senza di essa non potresti svolgere il tuo lavoro, Equitalia è tenuta ad annullare il procedimento del fermo amministrativo.

 

Tale novità è stata inserita nel 2013 [1]: la nuova norma, in particolare, pone il divieto di fermo amministrativo sui “beni strumentali dell’attività”. Ad oggi non c’è molta giurisprudenza sul punto, per cui non è chiaro cosa debba intendersi con tale definizione. Vi è giurisprudenza che considera “beni strumentali” anche quelli necessari al lavoratore dipendente per recarsi in azienda e al libero professionista per recarsi dai clienti (si pensi al medico o all’avvocato). Di certo, non ci sono dubbi sulla strumentalità dell’auto per agenti di commercio e chiunque altro con l’auto si muove in continuazione per motivi di lavoro.

 

Se questo è il tuo caso, puoi presentare la domanda di cancellazione del fermo a Equitalia stessa nelle forme sopra viste (raccomandata, Pec o istanza consegnata a mani). Se l’Agente della riscossione non dovesse risponderti o dovesse rispondere negativamente, è sempre possibile presentare ricorso al giudice.

 

Per fornire la prova della strumentalità del mezzo è opportuno esibire:

 

– copia della fattura di acquisto del mezzo;

– copia del certificato di proprietà del veicolo;

– copia del libretto di circolazione del mezzo che identifichi la codifica attribuita agli Uffici competenti;

– copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato).

 

 

Come togliere il fermo amministrativo con la rateazione

Una recente riforma ha eliminato quello che, in passato, era il metodo migliore per cancellare il fermo auto: la richiesta di rateazione. Prima, infatti, delle nuove norme era sufficiente pagare la prima rata per ritornare liberi di circolare. Oggi non è più così: la richiesta di pagamento dilazionato non cancella il fermo, che resta fino al pagamento dell’ultima rata. Una situazione inaccettabile che – a seguito di una nostra denuncia – ha portato Equitalia a “correggere il tiro”. Oggi, chiedendo la rateazione e dimostrando, allo sportello, di aver pagato la prima rata si può ottenere la sospensione del fermo. Equitalia rilascia una dichiarazione che andrà portata al PRA; lì verrà provvisoriamente sospeso il blocco dell’auto e il conducente potrà tornare a guidare. La cancellazione vera e propria, invece, avverrà a debito estinto.

 

Per ottenere la sospensione del fermo amministrativo è necessario chiedere la rateazione sull’intero debito e non solo su alcune cartelle. Inoltre bisognerà dare prova di aver già corrisposto la prima rata del piano, esibendo la relativa ricevuta di versamento. Sul punto leggi anche “Fermo amministrativo: l’istanza per sbloccare l’auto”.

 

 

Comprare un’altra auto?

Qualche contribuente crede di superare il problema del fermo acquistando una seconda auto. In realtà, sebbene nella prassi capita raramente, Equitalia potrebbe iscrivere il fermo anche sulla seconda. Questo perché il fermo amministrativo non è un pignoramento, ma una misura cautelare.

In ogni caso, con una circolare Equitalia ha precisato che per debiti superiori a 2.000 euro può essere richiesto il fermo di più autoveicoli.

 

 

Quando perde efficacia il fermo amministrativo?

Il fermo perde efficacia quando:

 

– il giudice o l’ente impositore hanno annullato l’atto ad esso presupposto (cartella di pagamento o accertamento);

 

– il contribuente ha versato le somme. In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica, Equitalia emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente;

 

– in caso di impugnazione viene annullato dal giudice.

 

La cancellazione dell’iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo; il debitore non è tenuto al pagamento di spese né a Equitalia né al PRA.

 

 

Se l’auto è in comproprietà

Nel caso di veicolo in comproprietà, in giurisprudenza è stato sostenuto che il provvedimento è inefficace nei confronti del comproprietario estraneo al rapporto tributario confronti [2]. Questo significa che il comproprietario potrebbe continuare a circolare con il mezzo soggetto a fermo.

 

 

Giudice competente

Un’ultima menzione per quanto riguarda il giudice presso cui presentare ricorso. Questo dipende se:

 

– è in corso un pignoramento: al giudice dell’esecuzione forzata (tribunale ordinario);

non è in corso un pignoramento: al giudice competente per ciascun singolo importo richiesto nella cartella (il che potrebbe potenzialmente comportare più ricorsi per la medesima cartella), ossia

 

– giudice di pace: multe

– giudice del lavoro del tribunale ordinario: contributi Inps e Inail

– commissione tributaria: tasse