ROTTAMAZIONE DEI RUOLI. EQUITALIA INTERVIENE CON NUOVI CHIARIMENTI OPERATIVI

Ammessa la possibilità di rinunciare all’istanza di definizione presentata ma solo fino al 31 marzo 2017

 

 

Premessa – Arrivano nuovi chiarimenti in merito alla rottamazione dei ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016. Nel corso di una riunione del tavolo tecnico, che ha visto partecipare la stessa Equitalia e Odcec di Roma, sono state fornite precise indicazioni operative che in qualche modo hanno interessato gli aspetti principali della definizione agevolata quali:
• la presentazione dell’istanza e la successiva rinuncia;
• l’istanza presentata tramite un soggetto delegato;
• la sospensione delle procedure esecutive;
• le rateazioni in corso;
• la rideterminazione del piano di dilazione in essere;
• la rottamazione degli avvisi di addebito Inps.

La definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale di far fronte agli importi richiesti nella stessa provvedendo a pagare le somme:
• affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa, versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
• quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora.

Per manifestare la propria adesione alla c.d. rottamazione dei ruoli, lo stesso contribuente è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza di definizione, ricorrendo al modello DA1 disponibile sul sito di Equitalia. Quest'ultima a sua volta comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento, fatta salva l’indicazione nel modello di adesione di modalità di pagamento alternative.

Veniamo ai chiarimenti operativi forniti nel corso dell’incontro sopra citato.

Presentazione dell’istanza e successiva rinuncia – Uno dei maggiori dubbi circa la presentazione dell’istanza era legato alla sua presentazione e all’eventuale possibilità di ritirare la stessa domanda di definizione agevolata. Ebbene Equitalia ha chiarito che dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. In presenza di dilazioni in essere, a seguito del mancato pagamento della prima o dell’ unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa. Sarebbe stato più ragionevole riconoscere tale possibilità fino al 31 maggio 2017, data entro la quale il contribuente viene effettivamente a conoscenza delle somme dovute in via agevolata.
Inoltre il contribuente può presentare entro il 31 marzo 2017 più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle e nell’ambito delle stesse per singoli ruoli.

L’istanza presentata da un soggetto delegato - Il modello prevede una sezione da compilare nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente. La delega avrà ad oggetto anche la modifica della dichiarazione o il ritiro di eventuali comunicazioni. Optando per la delega alla presentazione, è obbligatorio allegare alla dichiarazione copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato quale ad esempio può essere il commercialista. La delega deve essere altresì compilata nel caso in cui la dichiarazione sia inviata a mezzo e-mail o PEC da soggetto diverso da quello del richiedente.

Le procedure esecutive-pignoramento crediti vs terzi - L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili in via agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
• non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo,
• non sia stata presentata istanza di assegnazione,
• non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In merito al provvedimento di pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, l’efficacia del provvedimento, viene meno se non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” i pignoramenti ex art. 72 bis già notificati prima della presentazione della dichiarazione di adesione ,derivanti da procedure ex art. 48 bis o 28 ter o relativi a pignoramenti di stipendi/salari, fitti e pigioni, ecc. per i quali i soggetti terzi stanno già effettuando versamenti periodici). La “non prosecuzione” di azioni esecutive presso terzi già avviate, a fronte dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, su richiesta del contribuente, dovrà essere comunicata al terzo.

Rateazioni in corso – Come ben noto sono ammesse alla definizione agevolata anche le rateazioni in corso alla data del 24 ottobre 2016 data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti nel periodo ottobre-dicembre 2016. Qualora il contribuente effettui i pagamenti di ottobre, novembre e dicembre, tali versamenti saranno computati alle eventuali rate scadute partendo dalla più remota; Equitalia ha chiarito che la condizione dell’avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute. In presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24 ottobre 2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016. Inoltre Non devono essere corrisposti gli interessi di dilazione riferiti alle cartelle oggetto di definizione agevolata.

Rideterminazione del piano di dilazione – Il contribuente che già sta facendo fronte al debito originario con apposito piano di rateazione avente ad oggetto più cartelle esattoriali e decide di presentare istanza di definizione solo per una parte degli importi in precedenza iscritti a ruolo, ricordando che l’art. 6(D.L. 193/2016) all’ultimo comma prevede espressamente che la definizione agevolata prevista puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato all’Agente della riscossione, deve continuare a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di definizione, non utilizzando i Rav (Il bollettino Rav, già prestampato con l’importo da pagare e un codice (serie numerica) a esso collegato, viene allegato alla cartella e agli altri atti della riscossione) relativi a tutto il piano di dilazione ma presentandosi presso gli sportelli di Equitalia sportelli oppure utilizzando il sito di Equitalia https://www.equitaliaservizi.it/was85/Pagamenti/FormCartelleAvvisiWeb.action per il pagamento on line delle singole cartelle inserite nel piano.

Avvisi di addebito Inps e D.U.R.C. - La definizione agevolata è ammessa anche per gli avvisi di addebito Inps e affidati per la riscossione a Equitalia. Le regole generali della rateazione legata all’attività di riscossione prevedono che finché il contribuente titolare di partita IVA è in regola con i pagamenti rateizzati è possibile richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) a Inps, Inail e Casse edili e il certificato di regolarità fiscale all’Agenzia delle entrate per partecipare liberamente a gare e appalti. Tuttavia è stato chiarito che per quanto concerne gli effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di adesione per carichi previdenziali, la decisione in ordine al rilascio o meno del DURC resta di esclusiva competenza degli uffici dell’INPS. A seguito di istanza di un contribuente, l’Inps ha comunicato di aver interessato il Ministero del Lavoro al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione in esame. Pertanto, in presenza di notifica di invito a regolarizzare, per il quale il contribuente non ha attivato nessuna forma di regolarizzazione prevista dalla normativa (pagamento oppure dilazione), il DURC sarà irregolare.

Ammessa la rottamazione delle sanzioni dei Monopoli - Essendo esclusi dall’ambito applicativo i soli carichi relativi a:
• le risorse comunitarie quali dazi e accise;
• l’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
• le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del regolamento CE n°659/99;
• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;
• le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali,
è ammessa la presentazione della dichiarazione di adesione per le sanzioni collegate all’avviso dei Monopoli.
In fine è stato chiarito che nell’ambito della procedura fallimentare è legittimato a presentare la dichiarazione di adesione il Curatore, preventivamente autorizzato dal G.D.(Giudice delegato) e con il parere favorevole del Comitato dei creditori.

Conclusioni - Diversi dunque gli aspetti chiariti, ma permangono ancore diversi dubbi operativi soprattutto in merito ai contenziosi in corso per la quale lo stesso Agente della riscossione ha semplicemente precisato che in caso di riscossione frazionata, dunque solo per la parte della somme effettivamente già affidate ad Equitalia, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata non produce alcun effetto sugli importi oggetto di contenzioso della cui riscossione lo stesso Agente della riscossione non è stato ancora incaricato.

Tratto da Fiscal Focus